Il Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza adotta la DECISIONE n. 9 dell'11.02.2021

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Art.1 - È approvato elenco di paesi / aree / territori ad alto rischio epidemiologico per le quali è istituita la misura di quarantena sulle persone che arrivano in Romania da loro, prevista in allegato alla presente decisione.

Art.2 - (1) All'ingresso in Romania, per le persone in arrivo da Paesi / aree / territori ad alto rischio epidemiologico previsti dall'art. (1) e presenta un documento attestante il risultato negativo di un test RT-PCR per l'infezione da virus SARS-CoV-2, eseguito non più di 72 ore prima dell'imbarco (per chi viaggia con i mezzi pubblici) o dell'ingresso nel territorio nazionale ( per chi viaggia con mezzi propri), la misura di quarantena è stabilita in casa o nel luogo dichiarato per un periodo di 10 giorni.

  • I bambini di età inferiore a 3 (tre) anni o più, che arrivano nel Paese insieme alle persone previste al par. 1, sono posti in quarantena per un periodo analogo al loro e sono esentati dall'obbligo di presentare un documento attestante il risultato negativo di un test RT-PCR per l'infezione da virus SARS-CoV-2.
  • Il risultato negativo del test RT-PCR per l'infezione da virus SARS-CoV-2 fornito al par. (1) è presentato sotto forma di documento (nella lingua ufficiale del rispettivo stato e in inglese), in formato lettera o elettronico, rilasciato da laboratori autorizzati, e includerà anche i dati identificativi delle persone per le quali il test è stato eseguito.
  • Per le persone in arrivo dai paesi / aree / territori previsti al par. (1) e chi non presenta all'entrata del documento un documento attestante il risultato negativo di un test RT-PCR per l'infezione da virus SARS-CoV-2, la misura di quarantena è stabilita a casa o nel luogo dichiarato per un periodo di 14 giorni.
  • Gli operatori economici che effettuano il trasporto internazionale, aereo e stradale di persone, con voli regolari o irregolari verso la Romania dalle zone a rischio epidemiologico, previsti al par. (1.), hanno l'obbligo di vietare l'imbarco nei mezzi di trasporto a persone che non presentano un documento attestante:
  • il risultato negativo di un test RT-PCR per l'infezione da virus SARS-CoV-2, eseguito non più di 72 ore prima dell'imbarco, oppure
  • il vaccino contro il virus SARS-CoV-2, compresa la seconda dose, e per il quale sono trascorsi almeno 2 giorni dalla sua somministrazione fino alla data di imbarco, oppure
  • che sono stati confermati positivi all'infezione da virus SARS-CoV-2 negli ultimi 90 giorni prima dell'imbarco e che sono trascorsi almeno 14 giorni dalla data di conferma alla data di imbarco. La prova di conferma viene effettuata con documenti medici quali: test RT-PCR positivo al momento della diagnosi, biglietto di dimissione ospedaliera o test che dimostri la presenza di anticorpi IgG eseguiti fino a 14 giorni prima dell'ingresso nel paese, nonché altri documenti documenti giustificativi .
  • Il provvedimento previsto al par. (1) non si applica alle persone che arrivano dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Art.3 - 1. Le persone in arrivo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord devono presentare all'ingresso nel paese un certificato di test RT-PCR negativo per SARS-CoV-2, effettuato entro 72 ore prima dell'imbarco ( per quelli

viaggio con mezzi pubblici) o ingresso nel territorio nazionale (per chi viaggia con mezzi propri) e messa in quarantena a casa o nel luogo dichiarato per un periodo di 14 giorni.

  • Il risultato negativo del test RT-PCR per l'infezione da virus SARS-CoV-2 fornito al par. (1) è presentato sotto forma di documento (nella lingua ufficiale del rispettivo stato e in inglese), in formato lettera o elettronico, rilasciato da laboratori autorizzati, e includerà anche i dati identificativi delle persone per le quali il test è stato eseguito.
  • Gli operatori economici che effettuano il trasporto internazionale, aereo o stradale di persone, con voli regolari o irregolari verso la Romania dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, hanno l'obbligo di vietare l'imbarco nei mezzi di trasporto di persone che non presentano un documento attestante:
  • il risultato negativo di un test RT-PCR per l'infezione da virus SARS-CoV-2, eseguito non più di 72 ore prima dell'imbarco, oppure
  • il vaccino contro il virus SARS-CoV-2, compresa la seconda dose, e per il quale sono trascorsi almeno 2 giorni dalla somministrazione della seconda dose fino alla data di imbarco, oppure
  • che sono stati confermati positivi all'infezione da virus SARS-CoV-2 negli ultimi 90 giorni prima dell'imbarco e che sono trascorsi almeno 14 giorni dalla data di conferma alla data di imbarco. La prova di conferma viene effettuata con documenti medici quali: test RT-PCR positivo al momento della diagnosi, biglietto di dimissione ospedaliera o test che dimostri la presenza di anticorpi IgG eseguiti fino a 14 giorni prima dell'ingresso nel paese, nonché altri documenti documenti giustificativi .
  • Sono esentati dall'obbligo di presentare a bordo i documenti previsti al par. (3), lit. a), le categorie di soggetti previste dall'art. 4, par. (1), lit. b), c), e), g) el), nonché i bambini di età inferiore o uguale a 3 (tre) anni.

Art.4 - (1) Le seguenti categorie che non mostrano sintomi associati a COVID-19 sono esentate dalla misura di quarantena per le persone in arrivo da paesi / aree / territori ad alto rischio epidemiologico, ad eccezione di quelle in arrivo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord., In ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore relative all'uso di dispositivi di protezione individuale contro COVID-19:

  1. persone che vengono in Romania da paesi / aree / territori a rischio epidemiologico ma che, prima di arrivare in Romania, hanno trascorso gli ultimi 14 giorni consecutivi consecutivi in ​​uno o più paesi / aree / territori senza rischio epidemiologico;
  2. conducenti di veicoli commerciali con una capacità massima autorizzata superiore a 2,4 tonnellate nonché conducenti di veicoli passeggeri con più di 9 posti, compreso il sedile del conducente;
  3. gli autisti forniti in let. b), che si muovono nell'interesse di esercitare la professione nel proprio Stato di residenza in un altro Stato membro dell'Unione Europea

oppure da un altro Stato dell'Unione Europea allo Stato di residenza, sia che si tratti di spostamento con mezzi individuali che per proprio conto;

  • membri del Parlamento europeo, parlamentari e personale appartenente a istituzioni internazionali, nonché rappresentanti della Romania in organismi e organizzazioni internazionali di cui lo Stato rumeno è parte;
  • piloti di aerei e loro personale di navigazione, nonché macchinisti e personale ferroviario;
  • Personale rumeno, marittimo e di navigazione fluviale che rimpatria con qualsiasi mezzo di trasporto o che scambia equipaggio a bordo di navi nei porti rumeni, indipendentemente dalla bandiera battuta, se all'ingresso nel paese, nonché all'imbarco / sbarco del la nave, presenta alle autorità competenti il ​​"certificato per i lavoratori del settore dei trasporti internazionali", il cui modello è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C, n. 96 I del 24 marzo 2020;
  • personale di navigazione che sbarca da navi della navigazione interna battenti bandiera rumena in un porto rumeno, a condizione che i datori di lavoro forniscano il certificato per i lavoratori del trasporto internazionale e l'equipaggiamento di protezione personale contro il COVID-19 durante il viaggio dalla nave al luogo in cui può essere contattato tra i viaggi ;
  • lavoratori frontalieri che entrano in Romania da Ungheria, Bulgaria, Serbia, Ucraina o Repubblica di Moldova, nonché cittadini rumeni impiegati da operatori economici dei paesi citati, che all'ingresso nel paese dimostrano i rapporti contrattuali con i rispettivi operatori economici;
  • dipendenti degli operatori economici rumeni che eseguono lavori, in base ai contratti conclusi, al di fuori del territorio rumeno, al loro rientro nel paese, se dimostrano i rapporti contrattuali con il beneficiario al di fuori del territorio nazionale;
  • i rappresentanti delle società estere che hanno filiali / filiali / rappresentanze o agenzie sul territorio nazionale, se all'ingresso nel territorio rumeno dimostrano i rapporti contrattuali con le entità economiche sul territorio nazionale;
  • persone che entrano in Romania per attività di utilizzo, installazione, messa in servizio, manutenzione, servizio di apparecchiature e tecnologie in campo medico, scientifico, economico, della difesa, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, trasporti, nonché persone che svolgono specifiche attività professionali nei settori menzionati , se dimostrano i rapporti contrattuali / di collaborazione con il beneficiario / beneficiari sul territorio rumeno, nonché gli ispettori degli organismi internazionali;
  • membri di missioni diplomatiche, uffici consolari, altre missioni diplomatiche accreditate a Bucarest e titolari di passaporti diplomatici, sulla base della reciprocità, personale assimilato a personale diplomatico, membri del Corpo diplomatico e consolare rumeno e titolari di passaporti diplomatici e di servizio, nonché familiari membri loro;
  • dipendenti del sistema nazionale di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale che rientrano in Romania da attività svolte per interesse professionale all'estero;
  • alunni / studenti, cittadini rumeni o cittadini con domicilio o residenza fuori dalla Romania, che frequentano i corsi di alcune istituzioni educative in Romania o all'estero, si recano quotidianamente da loro e presentano documenti giustificativi, o che devono sostenere esami di ammissione o per completare gli studi o iniziare gli studi in unità / istituzioni educative del paese o viaggiare per attività

relativi all'inizio, organizzazione, frequenza o completamento degli studi, nonché i loro compagni quando sono minorenni;

  • i membri delle delegazioni sportive internazionali che partecipano a competizioni sportive organizzate sul territorio rumeno, in conformità con la legge, i funzionari dei forum sportivi internazionali che organizzano queste competizioni, gli arbitri delegati nonché i giornalisti accreditati a queste competizioni;
  • Atleti rumeni, che svolgono la loro attività in altri stati e che sono convocati in squadre nazionali per rappresentare la Romania in competizioni sportive organizzate secondo la legge, membri di delegazioni sportive rumene che rientrano in Romania da competizioni sportive internazionali, funzionari e arbitri rumeni che sono stati delegato a concorsi internazionali nonché giornalisti accreditati a questi concorsi;
  • atleti stranieri titolari di club in Romania che tornano nel paese in seguito alla partecipazione a una competizione internazionale ufficiale delle loro squadre nazionali e devono riprendere la loro attività sportiva presso il club a cui hanno diritto, a condizione che abbiano un contratto valido con un club sportivo in Romania;
  • persone che lavorano con un contratto di lavoro nel campo dell'assistenza sociale negli Stati membri dell'UE;
  • troupe cinematografiche che svolgono attività professionali sul territorio rumeno sulla base di un contratto o documento comprovante la necessità di essere nel paese, se presentano un test negativo per SARS-CoV-2, eseguito entro e non oltre 72 ore prima dell'imbarco (per chi viaggia con mezzi di trasporto pubblico) o ingresso nel territorio nazionale (per chi viaggia con mezzi propri);
  • persone in transito, se lasciano la Romania entro 24 ore dall'ingresso nel paese;
  • persone consegnate alle autorità rumene sulla base di accordi di riammissione, rimpatriate con procedura accelerata;
  • dipendenti / rappresentanti di operatori economici rumeni che si recano al di fuori della Romania allo scopo di negoziare / firmare contratti / accordi commerciali, se presentano un test negativo per SARS-CoV-2, eseguito entro e non oltre 72 ore prima dell'imbarco (per chi viaggia da trasporto pubblico) o ingresso nel territorio nazionale (per chi viaggia con mezzi propri), nonché documento che giustifichi la partecipazione alla trattativa o al contratto / accordo commerciale sottoscritto;
  • L'esenzione dalla misura di quarantena stabilita per le persone in arrivo da Paesi / aree / territori ad alto rischio epidemiologico, ad eccezione di quelle in arrivo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, si applica anche a:
  • persone che arrivano in Romania da paesi / aree / territori ad alto rischio epidemiologico, se rimangono sul territorio nazionale per un periodo inferiore a 3 giorni (72 ore) e presentano un test negativo per SARS-CoV-2, eseguito al massimo 72 ore prima di entrare nel territorio nazionale;
  • persone che sono state confermate positive all'infezione da virus SARS-CoV-2 negli ultimi 90 giorni prima dell'ingresso nel paese, come evidenziato da documenti medici (test RT-PCR positivo al momento della diagnosi, ticket di dimissione ospedaliera o test che dimostri la presenza di anticorpi IgG effettuati con un massimo di 14 giorni prima dell'ingresso nel Paese) o controllando il database Corona-forms e per i quali sono trascorsi almeno 14 giorni dalla data di conferma alla data di ingresso nel Paese;
  • persone che sono state vaccinate contro il virus SARS-CoV-2, compresa la seconda dose, e per le quali sono trascorsi almeno 2 giorni dalla data di ingresso in Romania.
  • sunt esentati dalla misura di quarantena stabilito per le persone in arrivo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, solo le categorie previste al par. (1) lit. b), c), e), f), g), l), t) e par. (2), lit. b) ec).
  • sunt esentati dall'obbligo di presentare la prova previsto dall'art. 3 par.
  • le categorie di persone previste al par. (1) lit. b), c), e), g), l) e par. (2), lit. b) ec), nonché i bambini di età inferiore o uguale a 3 (tre) anni.

Art.5 - 1. L'esenzione dalla misura di quarantena stabilita per le persone di contatto di una persona confermata si applica a:

  1. persone che sono state confermate positive all'infezione da virus SARS-CoV-2 negli ultimi 90 giorni prima del contatto, come evidenziato da documenti medici (test RT-PCR positivo al momento della diagnosi, certificato di dimissione ospedaliera o test che dimostri la presenza di IgG anticorpi) o verificando il database Coronforms e per i quali siano trascorsi almeno 14 giorni dalla data di conferma alla data di contatto;
    1. persone che sono state vaccinate contro il virus SARS-CoV-2, compresa la seconda dose, e per le quali sono trascorsi almeno 2 giorni dalla seconda dose fino alla data di contatto diretto.
  2. La prova della vaccinazione, inclusa la data di somministrazione della seconda dose, necessaria per l'applicazione delle eccezioni previste nella presente decisione, viene effettuata tramite il documento rilasciato dall'unità sanitaria che l'ha somministrata, in Romania o all'estero.

Art.6 - Le persone in arrivo in Romania dai paesi / aree / territori ad alto rischio epidemiologico previsti dall'art. (1), ad eccezione di coloro che arrivano dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e entrano in quarantena per un periodo di 14 giorni, possono lasciare la quarantena dopo il decimo giorno, se eseguono un test SARS-CoV -10 su l'ottavo giorno di quarantena e il suo risultato è negativo e non mostra sintomi specifici.

Art.7 - (1) Per situazioni speciali che comportano la partecipazione ad eventi familiari legati a nascita, matrimonio o morte, viaggi per interventi / trattamenti medici nei casi che non supportano il rinvio (es. Malattie oncologiche, insufficienza renale cronica nel programma di emodialisi), scambio di documenti di identità, in uscita dal Paese, presentazione al centro vaccinale secondo il programma di vaccinazione, ecc., può essere analizzata la sospensione temporanea del provvedimento di quarantena, sulla base dei documenti giustificativi.

  • L'analisi delle situazioni fornite al par. (1) è svolto a livello dei centri provinciali per il coordinamento e la gestione dell'intervento e, nei casi ritenuti giustificati, può

l'oggetto della sospensione temporanea del provvedimento di quarantena, con provvedimento individuale, emesso dalla Direzione Sanità Pubblica.

  • La decisione di sospensione menzionerà il periodo di tempo per il quale si applica e le misure per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2.

Art.8 - (1) Le misure previste dalla presente decisione entrano in vigore, per i paesi / zone / territori presenti nell'elenco approvato dall'HCNSU n. 6 del 04.02.2021 e che si trovano anche nell'elenco di cui all'art. 1, a partire dal 13.02.2021, alle 00.00.

(2) Per i paesi di recente inclusi nell'elenco approvato con questa decisione, le misure si applicano a partire dal 15.02.2021, 00.00

Art.9 - A partire dalla data della presente decisione, l'art. 3 e art. 5 dell'HCNSU n.

36 del 21.07.2020, con successive modifiche e completamenti da HCNSU n. 40 / 13.08.2020, n. 43 / 27.08.2020, n. 45 / 12.09.2020, n. 48 / 08.10.2020, n. 49 / 13.10.2020, n. 54 del 12.11.2020, n. 56 / 04.12.2020 e art. 2 dell'HCNSU n. 6 del 04.02.2021, con successive modifiche e completamenti da HCNSU n. 7.

Art.10 - Questa decisione viene comunicata a tutti i componenti del Sistema Nazionale di Gestione delle Emergenze, per l'attuazione per ordine e atti amministrativi dei loro dirigenti.

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