Condizioni di viaggio in Italia: fino al 14 novembre si applica l'autoisolamento di 13 giorni.

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Il 7 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ha prorogato lo stato di emergenza al fine di prevenire e contrastare gli effetti della pandemia COVID-19 fino a Gennaio 31 2021.

Le persone che sono state / sono transitate nel territorio della Romania negli ultimi 14 giorni, prima dell'arrivo in Italia, sono soggette all'obbligo di autoisolamento e supervisione medica per un periodo di 14 giorni dall'arrivo sul territorio italiano. 

Il 13 ottobre 2020, le autorità italiane hanno approvato l'estensione di queste misure per combattere la diffusione del virus dal 14 ottobre al 13 novembre 2020

Eccezioni all'obbligo di autoisolamento all'arrivo in Italia applicate ai cittadini in arrivo o in transito in Romania negli ultimi 14 giorni purché non presentino sintomi di infezione da virus SARS-CoV-2:

  • mezzi di trasporto equipaggi;
  • personale di navigazione;
  • le persone che entrano in Italia per motivi di lavoro coperti da speciali protocolli di sicurezza, approvato dall'autorità sanitaria competente;
  • in caso di iscrizioni per motivi non soggetti a rinvio, compresa la partecipazione ad eventi sportivi ed esposizioni internazionali, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con obbligo di presentare al vettore al momento dell'imbarco o ad ogni persona designata per effettuare le verifiche, il certificato attestante che, entro 72 ore prima dell'ingresso nel territorio, un test diagnostico molecolare o cattura dell'antigene, tipo tampone, con risultato negativo.

Anche, le persone che cumulativamente soddisfano le seguenti condizioni sono esentate dall'autoisolamento: non mostrano sintomi di infezione da virus SARS-CoV-2, non hanno viaggiato negli ultimi 14 giorni prima dell'ingresso in Italia in paesi o territori F-list (Armenia, Bahrain, Bangladesh, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia settentrionale, Repubblica di Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Montenegro, Colombia) e rientra in una delle seguenti situazioni:

  • persone che entrano in Italia per un soggiorno di breve durata (fino a 120 ore complessive) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo di lasciare il territorio italiano al termine del periodo o, in mancanza, di presentare autoisolamento e misure di sorveglianza sanitaria;
  • persone che entrano in Italia per transito per un massimo di 36 ore con mezzi di trasporto privato, con l'obbligo di lasciare il territorio italiano al termine del periodo o, in mancanza, di sottoporsi a misure di autoisolamento e sorveglianza sanitaria;

La Romania è nella lista D dell'Italia, insieme ad Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay

  • cittadini e residenti di uno Stato membro dell'UE o degli Stati e territori indicati in elenco A (San Marino, Santa Sede), elenco B (Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca - comprese le Isole Faroe e Groenlandia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo - comprese le Azzorre e Madeira, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria , Islanda, Liechtenstein, Norvegia - comprese le isole Svalbard e Jan Mayen, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco), elenco C (Belgio, Francia - comprese Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte e altri territori al di fuori del continente europeo, Paesi Bassi - esclusi i territori al di fuori del continente europeo, Repubblica Ceca, Spagna - compresi i territori del continente africano, Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord - comprese le Isole del Canale, Gibilterra, l'Isola di Man e le basi britanniche sull'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo), e elenco D (Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay) che si recano in Italia per comprovate ragioni di lavoro e che non sono stati o transitati negli ultimi 14 giorni precedenti l'ora di ingresso nel territorio italiano di uno o più Stati e territori indicati nell'elenco C.

Dal 9 luglio chiunque entri in Italia dall'estero è tenuto a presentare al vettore o alle forze dell'ordine in caso di controllo: a dichiarazione sotto la propria responsabilità , con una chiara indicazione dei seguenti elementi:

  1. paesi e territori esteri in cui la persona è stata o è transitata nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia;
  2. i motivi dello spostamento, in caso di ingresso dagli Stati o territori indicati negli elenchi E ed F dell'Allegato 20;
  3. in caso di soggiorno o transito entro 14 giorni prima dell'ingresso in Italia in uno o più Stati e Territori elencati negli Allegati D, E ed F dell'Allegato 20: indirizzo completo di residenza o residenza in Italia, ove il periodo di sorveglianza mezzo sanitario ed autoisolante, il mezzo di trasporto privato da utilizzare per raggiungere quel luogo o, esclusivamente nel caso di ingresso in Italia con un mezzo di trasporto aereo regolare, il successivo mezzo di trasporto aereo regolare, il cui uso è destinato per raggiungere la destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio, un numero di telefono (anche mobile), al quale ricevere comunicazioni durante tutto il periodo di sorveglianza sanitaria e di autoisolamento;

Di seguito è possibile consultare il testo integrale in lingua italiana del nuovo Decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana il 13 ottobre 2020, valido fino al 13 novembre 2020.

dPCM_13_October_2020

ECCEZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSITO:

  • persone che entrano in Italia per transito per un massimo di 36 ore con mezzi di trasporto privato, con l'obbligo di lasciare il territorio italiano al termine del periodo o, in mancanza, di sottoporsi a misure di autoisolamento e sorveglianza sanitaria;
  • in caso di ingresso in Italia con un volo di linea, è consentito proseguire il viaggio con un altro mezzo di trasporto aereo di linea fino alla destinazione finale indicata nella dichiarazione, purché non si esca dalle aree appositamente predisposte all'interno degli aeroporti.
  • i passeggeri delle navi da crociera che sbarcano in Italia al termine della crociera possono rientrare nel proprio Paese (a spese dell'armatore);
  • Quando si sale a bordo di un aereo / nave diretto in Italia, è necessario compilare una dichiarazione sotto la propria responsabilità (modulo modello MAE), specificando chiaramente che sei in transito verso casa tua in un paese diverso dall'Italia. Se si verificano sintomi del virus Covid-19, è necessario informare immediatamente le autorità sanitarie locali competenti per telefono e seguire le loro istruzioni.

Le nuove disposizioni sono vincolanti in tutta Italia e non sono ammesse deroghe da ordinanze regionali. Tali misure si applicano fino al 13 novembre 2020 compreso.

Maggiori informazioni su Sito web MAE!

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