Da oggi lo stato di allerta in Romania si prolunga di altri 30 giorni. Guarda le misure prese!

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Il Governo della Romania ha approvato l'estensione dello stato di allerta su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 30 giorni, Iniziare con Dicembre 14 2020. Di conseguenza, sono applicabili una serie di misure restrittive.

Ci limiteremo a quelli legati ai viaggi internazionali. Con l'estensione dello stato di allerta, le categorie di persone che possono entrare nel territorio rumeno sono limitate.

Le categorie di persone che possono entrare nel territorio della Romania sono limitate con le relative eccezioni.

Ai sensi dell'art. 31 dell'Allegato 1 a Decisione del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza n. 58 del 10 dicembre 2020l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio della Romania è vietato durante lo stato di allerta, ad eccezione delle seguenti categorie di persone:

a) familiari di cittadini rumeni;

b) familiari di cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo o della Confederazione Svizzera, residenti in Romania;

c) persone in possesso di visto per soggiorno di lunga durata, permesso di soggiorno o documento equivalente al permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità o documento equipollente ad esse rilasciato dalle autorità di altri Stati, secondo la legislazione dell'Unione Europea;

d) persone che viaggiano nell'interesse professionale, comprovate da visto, permesso di soggiorno o altro documento equivalente, rispettivamente personale medico, ricercatori medici, personale medico geriatrico, trasportatori e altre categorie di personale addette al trasporto di merci che fornire i trasporti necessari

e) il personale delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle organizzazioni internazionali, nonché i membri delle loro famiglie che li accompagnano in missioni permanenti sul territorio rumeno, il personale militare o il personale che può fornire aiuti umanitari;

f) le persone in transito, comprese quelle rimpatriate a seguito della concessione della protezione consolare

g) passeggeri che viaggiano per motivi imperativi;

h) persone bisognose di protezione internazionale o per altri motivi umanitari, soggetti alle disposizioni del Regolamento (UE) n. Regolamento (CE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o apolide e persone rimpatriate sulla base di accordi di riammissione;

i) stranieri e apolidi che viaggiano per motivi di studio;

j) stranieri e apolidi, lavoratori altamente qualificati, se il loro impiego è necessario dal punto di vista economico, e l'attività non può essere rinviata o svolta all'estero;

k) stranieri e apolidi, lavoratori frontalieri, stagionali, marittimi e di navigazione fluviale

l) i membri delle delegazioni sportive internazionali che partecipano alle competizioni sportive organizzate sul territorio rumeno, in conformità alla legge;

m) membri di squadre di riprese cinematografiche o audiovisive, personale tecnico e artistico che partecipano a eventi culturali che si svolgono in Romania, sulla base di rapporti contrattuali comprovati o documenti giustificativi.

I cittadini di paesi terzi che non rientrano nelle eccezioni sopra elencate non hanno il diritto di entrare nel territorio della Romania durante lo stato di allerta.

La quarantena / isolamento si applica a tutte le persone che arrivano in Romania da un paese situato in lista gialla, aggiornato il 10 dicembre. Ci sono alcune eccezioni!

Decisione del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza n. 36 / 21.07.2020 concernente l'accertamento della pandemia COVID-19 e l'istituzione di alcune misure necessarie da applicare per la tutela della popolazione, sono completate all'art. 3, con due nuovi paragrafi (5) e (6) come segue:

"(5) Inoltre, sono esentati dal provvedimento stabilito secondo quanto previsto dall'art. 2, persone che sono state confermate positive all'infezione da virus SARS-CoV-2 negli ultimi 90 giorni prima dell'ingresso nel paese, come evidenziato da documenti medici o controllando il database Corona-forms e per i quali sono trascorsi almeno 14 giorni dalla data di conferma fino all'ingresso nel Paese ”.

"(6) Esenti dalla misura di quarantena stabilita in conformità con le disposizioni della legge 136/2020 ripubblicata, sull'istituzione di misure di salute pubblica in situazioni di rischio epidemiologico e biologico, persone che hanno avuto contatti con un caso positivo confermato per infezione da virus SARS-CoV -2, se è dimostrato da documenti medici o controllando il database Corona-forms che hanno avuto almeno un test positivo negli ultimi 90 giorni prima del contatto e sono trascorsi almeno 14 giorni dalla data del primo test positivo, e fino alla data di contatto ”.

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