L'Italia ha esteso lo stato di emergenza. L'autoisolamento di 14 giorni si applica fino al 24 novembre 2020.

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Il 7 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ha prorogato lo stato di emergenza, al fine di prevenire e contrastare gli effetti della pandemia COVID-19, fino a Gennaio 31 2021.

Le persone che sono state / sono transitate nel territorio rumeno negli ultimi 14 giorni prima dell'arrivo in Italia sono soggette all'obbligo di autoisolamento e supervisione medica per un periodo di 14 giorni all'arrivo sul territorio italiano. 

L'autoisolamento di 14 giorni in Italia si applica fino al 24 novembre 2020.

Il 24 ottobre 2020 le autorità italiane hanno firmato un nuovo decreto che adotta nuove misure nel contesto della pandemia COVID-19. La Romania è ancora sulla lista D dell'Allegato 20 del Decreto, che prevede la proroga di 14 giorni delle misure riguardanti l'obbligo di autoisolamento, per i cittadini provenienti dalla Romania. Il nuovo Decreto è applicabile nel periodo 26 ottobre - 24 novembre 2020.

Eccezione all'autoisolamento in Italia

Eccezioni all'obbligo di autoisolamento all'arrivo in Italia applicate ai cittadini in arrivo o in transito in Romania negli ultimi 14 giorni a condizione che non presentino sintomi di infezione da virus SARS-CoV-2:

  1. mezzi di trasporto equipaggi;
  2. personale di navigazione;
  3. viaggi da e per gli stati e territori elencati nella Lista A (San Marino, Santa Sede);
  4. le persone che entrano in Italia per motivi di lavoro coperti da speciali protocolli di sicurezza, approvato dall'autorità sanitaria competente;
  5. in caso di iscrizioni per motivi non soggetti a rinvio, compresa la partecipazione ad eventi sportivi e manifestazioni a livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con l'obbligo di presentare al vettore al momento dell'imbarco oa qualsiasi persona designata per effettuare i controlli, il certificato conferma che nelle 72 ore precedenti l'ingresso nel territorio italiano è stato effettuato un test diagnostico molecolare tipo tampone o di cattura dell'antigene con esito negativo.

Sono inoltre esentate dall'autoisolamento le persone che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni: 

  • non mostra sintomi di infezione da virus SARS-CoV-2,
  • non hanno viaggiato negli ultimi 14 giorni prima dell'ingresso in Italia in paesi o territori F-list (Armenia, Bahrain, Bangladesh, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Montenegro, Colombia).

L'eccezione all'autoisolamento obbligatorio include anche coloro che si trovano nella seguente situazione: Cittadini e residenti uno Stato membro dell'UE o gli stati e territori indicati nell'elenco A (San Marino, Santa Sede), elenco B (Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato Monaco), elenco C (Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna) e l'elenco D (Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay), dall'allegato 20 trasferirsi in Italia per comprovate ragioni di lavoro e che non sono stati localizzati o transitati attraverso uno o più Stati e territori indicati nell'Elenco C.. Maggiori informazioni sul sito web del Ministero degli Affari Esteri.

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