Lo stato di allerta è stato prorogato in Romania di altri 30 giorni. La mascherina FFP2 diventa obbligatoria in Romania!

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In Romania la mascherina protettiva è obbligatoria in tutti gli spazi. Secondo le nuove regole adottate, deve essere solo di tipo medico o Maschere FFP2. La decisione è stata presa mercoledì dal Comitato per le situazioni di emergenza, che ha fissato un'estensione dell'allerta e delle restrizioni che saranno in vigore nel contesto della quinta ondata di pandemia.

La decisione del CNU mira a prolungare lo stato di allerta in Romania per altri 30 giorni, a partire dall'8 gennaio. Le nuove misure decise dal CNSU devono essere approvate con decisione del governo.

Negozi e ristoranti possono rimanere aperti fino alle 22.00:1. Ci saranno limitazioni per l'attività di ristoranti, per spettacoli o eventi sportivi, a seconda del tasso di infezione in ogni località. Con un'incidenza di COVID inferiore a 1000 su 50 abitanti, la maggior parte delle attività sarà consentita con una capacità del 3% per i tester COVID vaccinati, malati o negativi. Con un'incidenza superiore a 1000 per 30, la capacità sarà del XNUMX%.

Riproduciamo integralmente la delibera n. 1 del 5 gennaio 2022 adottata dal CNSU:

  • 1. Si propone di mantenere il coordinamento operativo dei servizi di ambulanza pubblica e dei servizi di volontariato per le emergenze da parte degli ispettorati di contea / Bucarest-Ilfov per le emergenze e il coordinamento della polizia locale da parte della Direzione generale della polizia di Bucarest / ispettorati di polizia di contea.
  • 2. Si propone di mantenere la continuità dell'attività dei centri residenziali per la cura e l'assistenza degli anziani, dei centri residenziali per bambini e adulti, con e senza disabilità, nonché per le altre categorie vulnerabili, nonché l'obbligo di stabilire l'orario di lavoro dei dipendenti della sanità pubblica della contea, rispettivamente del comune di Bucarest.
  • 3. Si propone di mantenere l'obbligo per i fornitori di servizi sociali residenziali di organizzare il proprio programma secondo il contesto epidemiologico esistente a livello locale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto del lavoro. L'attività a livello di tali servizi sarà organizzata e svolta nel rispetto delle norme per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 stabilite dalle autorità competenti.
  • 4. Si propone di mantenere l'obbligo di svolgere, in via permanente, l'attività di tutti i centri operativi per le situazioni di emergenza con attività temporanea, nonché del Centro Nazionale di Coordinamento e Gestione degli Interventi e dei centri di coordinamento provinciali/Bucarest e gestione degli interventi.

6. Eccezioni dal provvedimento di cui al punto 5, le seguenti categorie di soggetti:

  • a) bambini di età inferiore a 5 anni;
  • b) le persone sole nell'ufficio;
  • c) presentatori televisivi e loro ospiti, purché sia ​​rispettata la distanza di 3 metri tra le persone;
  • d) i rappresentanti dei culti religiosi, durante le funzioni, purché sia ​​rispettata la distanza di 3 metri tra le persone;
  • e) gli oratori in spazi chiusi o aperti purché sia ​​rispettata la distanza di almeno 3 metri tra loro ed eventuali altre persone del pubblico;
  • f) persone che svolgono attività fisica intensa e/o in condizioni di lavoro impegnative (alte temperature, elevata umidità, ecc.) o attività sportive.
  • 7. Si propone di mantenere la possibilità di isolare e mettere in quarantena le persone in arrivo da Paesi ad alto rischio epidemiologico alle condizioni stabilite con Decisione del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza/Ordinanza del Ministro della Salute.
  • 8. Si propone di mantenere il controllo settimanale, a cura delle direzioni di sanità pubblica, del personale di cura e assistenza, del personale specializzato e ausiliario operante nelle residenze e nei centri di assistenza per anziani, nei centri residenziali per bambini e adulti, con e senza disabilità , così come per altre categorie vulnerabili.
  • 9. SSi propone di mantenere le restrizioni all'organizzazione e allo svolgimento di raduni, manifestazioni, cortei, concerti, spettacoli, corsi di formazione, laboratori, convegni o altri raduni, l'organizzazione di eventi privati ​​(matrimoni, battesimi, cene festive e simili), e di incontri aventi natura di attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive o di spettacolot in spazi aperti o chiusi e loro sviluppo alle condizioni dei punti 10-25.
  • 10. Si propone di mantenere la possibilità di svolgere attività di allenamento fisico all'interno di strutture e basi sportive, consistenti in ritiri, allenamenti e competizioni sportive organizzate in Romania solo alle condizioni stabilite dall'ordinanza congiunta del Ministro della gioventù e dello sport e Salute.
  • 11. Si propone che l'organizzazione e lo svolgimento di competizioni sportive sul territorio della Romania, in spazi chiusi o aperti, può avvenire, solo nell'intervallo di tempo 5,00-22,00, con la partecipazione di spettatori fino al 50% della capienza massima dello spazio, la loro distribuzione su tutta la superficie dell'arena, garantendo una distanza minima di 2 metri tra le persone e indossando mascherine protettive, nelle contee/località dove il tasso di incidenza cumulativo a 14 giorni è inferiore o uguale a 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma di vaccinazione completo, le persone che risultano negative al test RTPCR per SARS-CoV-2 infezione da virus CoV-72 non più vecchio di 2 ore o il risultato negativo certificato di un test rapido dell'antigene per l'infezione da virus SARS-CoV-48 non più vecchio di 15 ore, rispettivamente le persone nel periodo compreso tra il 180° giorno e il 2° giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-XNUMX.
  • 12. Si propone che l'organizzazione e lo sviluppo di competizioni sportive sul territorio della Romania, in spazi chiusi o aperti, può avvenire, solo nell'intervallo di tempo 5,00-22,00, con la partecipazione di spettatori fino al 30% della capienza massima dello spazio, la loro distribuzione su tutta la superficie dell'arena, garantendo una distanza minima di 2 metri tra le persone e indossando una mascherina protettiva, nelle contee/località dove il tasso di incidenza cumulato a 14 giorni è superiore a 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma di vaccinazione completo, le persone che risultano negative al test RT-PCR per l'infezione da SARS-CoV2. CoV-72 non più vecchio di 2 ore o il risultato negativo certificato di un test rapido dell'antigene per l'infezione da virus SARS-CoV-48 non più vecchio di 15 ore, rispettivamente persone nel periodo compreso tra il 180° giorno e il 2° giorno successivo alla conferma della SARS- Infezione da virus CoV-2 con virus SARS-CoV-2 72 ore o un test rapido dell'antigene per infezione da virus SARSCoV-2 non più vecchio di 48 ore.
  • 13. Si propone che le attività di istituzioni museali, biblioteche, librerie, cinema, studi di produzione cinematografica e audiovisiva, istituzioni di spettacolo e/o concerti, scuole folkloristiche, artistiche e artigianali, ed eventi culturali al chiuso o all'aperto, siano svolte esclusivamente alle condizioni stabilite dall'ordinanza congiunta del Ministro della cultura e del Ministro della salute.
  • 14. Si propone che, alle condizioni di cui al punto 13, sia consentita l'organizzazione e lo svolgimento di attività nelle sale cinematografiche, sale di spettacolo e/o concerti in spazi chiusi o aperti dalle ore 5,00 alle ore 22,00, con la partecipazione del pubblico fino alle ore 50 % della capacità massima dello spazio e con l'uso di una maschera protettiva, nelle contee/località in cui il tasso di incidenza cumulativo a 14 giorni è inferiore o uguale a 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma di vaccinazione completo, le persone che risultano negative al test RT-PCR per l'infezione da virus. SARS-CoV-2 non più vecchio di 72 ore o il risultato negativo certificato di un test rapido dell'antigene per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 48 ore, rispettivamente persone nel periodo compreso tra 15 e giorno e 180 giorni dopo la conferma della SARS -Infezione da virus CoV-2.
  • 15. Si propone che, alle condizioni di cui al punto 13, sia consentita l'organizzazione e lo svolgimento di attività nelle sale cinematografiche, enti di spettacolo e/o concerti in spazi chiusi o aperti dalle ore 5,00 alle ore 22,00, con la partecipazione del pubblico fino alle ore 30. % della capienza massima dello spazio e indossando una mascherina protettiva, nelle contee/località dove il tasso di incidenza cumulato a 14 giorni è superiore a 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che sono tra il 15° giorno e 180 giorni dopo la conferma di infezione da virus SARS-CoV-2 Infezione da virus SARSCoV-2 non più vecchia di 72 ore.
  • 16. Si propone che, ai sensi del punto 13, sia consentita l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli all'aperto, concerti, feste pubbliche e private o altri eventi culturali con la partecipazione del pubblico fino al 50% della capienza massima dello spazio , ma non più di 1.000 persone, tra le 5,00 e le 22,00, garantendo una distanza di 2 metri tra le persone e un'area di almeno 4 mq per ogni persona, indossando una maschera protettiva, nelle contee/località in cui l'incidenza cumulativa tasso a 14 giorni è minore o uguale a 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma di vaccinazione completo, le persone che risultano negative al test RT-PCR per l'infezione da virus. SARSCoV-2 non più vecchio di 72 ore o il risultato negativo certificato di un test rapido dell'antigene per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 48 ore, cioè persone nel periodo compreso tra il 15° giorno e il 180° giorno dopo la conferma della SARS- Infezione da virus CoV-2.
  • 17. Si propone che, ai sensi del punto 13, sia consentita l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli all'aperto, concerti, feste pubbliche e private o altri eventi culturali con la partecipazione del pubblico fino al 30% della capienza massima dello spazio , ma non più di 500 persone, tra le 5,00 e le 22,00, con una distanza di 2 metri tra le persone e un'area di almeno 4 mq per ogni persona, indossando una maschera protettiva, nei comuni/località in cui l'incidenza cumulativa tasso a 14 giorni è maggiore di 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma vaccinale completo, le persone che si trovano nel periodo dal 15° al 180° giorno. giorno dopo la conferma dell'infezione da SARS-CoV-2, ovvero persone che risultano negative al test RT-PCR per l'infezione da SARS-CoV-2 non più vecchio di 72 ore o un test rapido dell'antigene per il virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 48 ore.
  • 18. Si propone che l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, compresi quelli di formazione professionale che richiedono attività pratiche, workshop e convegni, anche per la realizzazione di progetti finanziati da fondi europei, siano consentiti solo tra le ore 5,00 e le ore 22,00, con il partecipazione di persone fino al 50% della capienza massima dello spazio interno o esterno, ma non superiore a 150 persone, garantendo una distanza di 2 metri tra le persone e un'area di almeno 4 mq per ogni persona, indossando una protezione mascherina e nel rispetto delle norme di sanità pubblica, nelle contee/località in cui il tasso di incidenza cumulativo a 14 giorni è inferiore o uguale a 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma di vaccinazione completo, le persone che risultano negative al test RT-PCR per l'infezione da virus. SARS-CoV-2 non più vecchio di 72 ore o il risultato negativo certificato di un test rapido dell'antigene per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 48 ore, rispettivamente persone nel periodo compreso tra 15 e giorno e 180 giorni dopo la conferma della SARS -Infezione da virus CoV-2.
  • 19. Si propone che l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, compresi quelli di formazione professionale che richiedono attività pratiche, workshop e convegni, compresi quelli per la realizzazione di progetti finanziati da fondi europei, siano consentiti solo tra le 5,00 e le 22,00, con il partecipazione di persone fino al 30% della capienza massima dello spazio interno o esterno, ma non superiore a 100 persone, garantendo una distanza di 2 metri tra le persone e un'area di almeno 4 mq per ogni persona, indossando una protezione mascherina e osservando le norme di sanità pubblica, nelle contee/località dove il tasso di incidenza cumulato a 14 giorni è superiore a 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma vaccinale completo, le persone che si trovano nel periodo dal 15° al 180° giorno. giorno dopo la conferma dell'infezione da SARS-CoV-2, ovvero persone che risultano negative al test RT-PCR per l'infezione da SARS-CoV-2 non più vecchio di 72 ore o per un test rapido dell'antigene per il virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 48 ore.
  • 20. Si propone che l'attività delle funzioni religiose, comprese le funzioni collettive e di preghiera, sia svolta all'interno e/o all'esterno dei luoghi di culto nel rispetto delle norme di tutela della salute, stabilite con decreto congiunto del Ministro della salute e del Ministro degli Affari Interni.
  • 21. Si propone che, alle condizioni di cui al punto 20, al fine di prevenire la diffusione delle infezioni da virus SARS-CoV-2, l'organizzazione di processioni religiose e/o pellegrinaggi sia consentita solo nel rispetto delle norme di tutela della salute stabilite con ordinanza del Ministro della Salute il parere della Segreteria di Stato per i Culti.
  • 22. Si propone di mantenere il divieto di svolgere attività ricreative e sportive all'aperto, ad eccezione di quelle con un massimo di 10 persone non conviventi. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che sono tra il 15esimo giorno di 180 giorni dopo la conferma di infezione da virus SARS-CoV-2 Infezione da virus SARSCoV-2 non più vecchia di 72 ore, alle condizioni stabilite con ordinanza congiunta del Ministro della salute, a seconda dei casi, con il Ministro della gioventù e dello sport, il Ministro dell'ambiente, dell'acqua e Foreste o il ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

23. Si propone di mantenere l'organizzazione e lo svolgimento delle attività proprie delle istituzioni con responsabilità nel campo della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della sicurezza, all'aria aperta, sotto la supervisione di un epidemiologo.

  • 24. Si propone di mantenere l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche attività diplomatiche, anche presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari accreditati in Romania, in modo da garantire una distanza di 2 metri tra le persone e un'area di almeno 4 mq per ogni partecipante e al rispetto delle norme di tutela sanitaria.
  • 25. Si propone di mantenere la misura relativa all'organizzazione di raduni e manifestazioni con un numero massimo di partecipanti di 100 persone e l'uso della mascherina protettiva. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15° giorno e 180 giorni dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2 Infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchia di 72 ore.
  • 26. Si propone di mantenere le autorizzazioni per la prevenzione e il controllo della peste suina africana da parte di cacciatori collettivi con un massimo di 20 partecipanti.
  • 27. Si propone di mantenere il divieto di ingresso in Romania, attraverso i valichi di frontiera di Stato, di cittadini stranieri e apolidi provenienti da Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Zimbabwe, Angola e Zambia.
  • 28. Si propone di mantenere la competenza del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza ad adottare le misure di sospensione dei voli effettuati dagli operatori economici del trasporto aereo da e per i Paesi ad alto rischio epidemiologico, stabilite con decisione del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza su proposta dell'Istituto Superiore di Sanità Pubblica.

29. Si propone che le seguenti categorie di voli siano esentate dalle misure adottate ai sensi del punto 28:

  • a) effettuato con aeromobili di stato;
  • b) trasporto di merci e / o corrispondenza;
  • c) umanitario o fornitura di servizi medici di emergenza;
  • d) per ricerca-salvataggio o intervento in situazioni di emergenza, su richiesta di un'autorità pubblica rumena;
  • e) con lo scopo di trasportare le squadre di intervento tecnico, su richiesta degli operatori economici stabiliti in Romania;
  • f) atterraggi tecnici non commerciali;
  • g) posizionamento di aeromobili, senza carico di tipo traghetto commerciale;
  • h) tecniche per l'esecuzione di lavori su aeromobili;
  • i) effettuati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio ai sensi della normativa dell'Unione Europea, da voli irregolari (charter), per il trasporto di lavoratori stagionali o per il rimpatrio di cittadini stranieri, dalla Romania verso altri stati, con il benestare del rumeno Autorità per l'Aviazione Civile e autorità competente dello Stato di destinazione;
  • j) effettuate da vettori aerei titolari di una licenza di esercizio in conformità con i regolamenti dell'Unione Europea, da voli irregolari (charter), da altri stati alla Romania per il rimpatrio di cittadini rumeni, con l'approvazione dell'Autorità per l'aviazione civile rumena, in base all'accordo del Ministero degli Affari Interni e del Ministero degli Affari Esteri;
  • k) effettuati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio ai sensi della normativa dell'Unione Europea, da voli irregolari (charter), per il trasporto di lavoratori del settore dei trasporti di cui all'allegato n. 3 alla Comunicazione sull'attuazione delle Green Lanes nell'ambito delle Linee guida sulle misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali - C (2020) 1897, del 23.03.2020, dalla Romania ad altri Stati e da altri Stati in Romania, con l'approvazione dell'Autorità aeronautica civile rumena e dell'autorità competente dello Stato di destinazione.
  • 30. Si propone di mantenere il divieto di trasporto su strada di persone con servizi occasionali, nonché di integrare i viaggi regolari, secondo le normative vigenti, al fine di partecipare a processioni religiose e / o pellegrinaggi nei luoghi in cui tali attività avere luogo.

31. Si propone di mantenere la chiusura temporanea, in tutto o in parte, dei seguenti valichi di frontiera di Stato:

  • 31.1 al confine rumeno-ungherese: Carei, contea di Satu Mare.
  • 31.2 al confine rumeno-bulgaro:
  • a) Lipnița, contea di Constanța;
  • b) Dobromir, contea di Costanza.
  • 32 Si propone l'attività con il pubblico degli operatori economici che svolgono attività di preparazione, commercializzazione e consumo di alimenti e/o bevande alcoliche e analcoliche, come ristoranti e caffè, all'interno di edifici e su terrazze, così come quelli smaltiti all'interno di hotel, pensioni o altre unità abitative, nonché sui propri terrazzi da consentire fino al 50% della capienza massima dello spazio nell'intervallo di tempo 5,00-22,00 nelle contee/località dove il tasso di incidenza cumulato a 14 giorni è inferiore o uguale a 3/1.000 abitanti . Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che sono tra il 15° giorno e 180 giorni dopo la conferma di infezione da virus SARS-CoV-2 Infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchia di 72 ore.
  • 33. Si propone che l'attività con il pubblico degli operatori economici che svolgono attività di preparazione, commercializzazione e consumo di alimenti e/o bevande alcoliche e analcoliche, quali ristoranti e caffè, all'interno di edifici e terrazze, nonché quelli allestiti all'interno di alberghi, pensioni o altre unità abitative, nonché sui loro terrazzi per essere ammessi fino al 30% della capienza massima dello spazio nell'intervallo di tempo 5,00-22,00 nelle contee/località dove il tasso di incidenza cumulato a 14 giorni è superiore a 3/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che sono tra il 15° giorno e 180 giorni dopo la conferma di infezione da virus SARS-CoV-2 Infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchia di 72 ore.
  • 34. Si propone che le misure previste ai punti 32 e 33 si applichino anche agli operatori economici impegnati nella preparazione, commercializzazione e consumo di alimenti e/o bevande alcoliche e non alcoliche in spazi pubblici chiusi con tettoia, soffitto o soffitto e che sono delimitati da almeno due muri, indipendentemente dalla loro natura o carattere temporaneo o permanente.
  • 35. Si propone che, in caso di limitazione o chiusura dell'attività degli operatori economici di cui ai punti 32, 33 e 34, la preparazione di alimenti e la commercializzazione di alimenti e bevande alcoliche e analcoliche non consumate in tali locali dovrebbe essere consentito.
  • 36. Si propone che la preparazione, commercializzazione e consumo di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche sia consentita in spazi esterni appositamente predisposti, nel rispetto delle misure di tutela della salute stabilite dall'ordinanza congiunta del Ministro della salute, del Ministro della Economia, Imprenditoria e Turismo e il Presidente dell'Autorità sanitaria, veterinaria e sicurezza alimentare nazionale. Si propone di consumare cibi e bevande alcoliche e non alcoliche in spazi appositamente predisposti situati all'esterno degli edifici, all'aperto solo per le persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma vaccinale completo , persone tra il 15° e il 180° giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARSCoV-2 o persone con un test RT-PCR negativo per l'infezione da SARS-CoV-2 più vecchio di 72 ore o un test rapido dell'antigene per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 48 ore.
  • 37. Si propone che l'attività con il pubblico nei centri commerciali e nei parchi dovrebbe essere consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15° giorno e il 180esimo giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARSCoV2, ovvero persone che risultano negative al test RT-PCR per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 72 ore o un test rapido dell'antigene per il virus SARSCoV-2 non più vecchio di 48 ore. Si propone che la misura non si applichi alle persone che si presentano ai centri vaccinali per la somministrazione di una dose di vaccino qualora siano previsti coloranti dedicati e controllati per l'ingresso, il movimento e l'uscita in/da centri commerciali e parchi.
  • 38. Si propone che l'attività pubblica degli operatori economici, ubicati all'interno o all'esterno di parchi e centri commerciali, il cui oggetto principale di attività è la commercializzazione di prodotti non alimentari, sia consentita solo a soggetti vaccinati contro il SARS-CoV- 2 virus. e per i quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma di vaccinazione completo, le persone nel periodo dal 15° al 180° giorno successivo alla conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2 e test RT-PCR negativo per Infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchia di 72 ore o test rapido dell'antigene per infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchia di 48 ore. Si propone che la misura non si applichi alle unità farmaceutiche situate al di fuori di centri commerciali e parchi, nonché alle stazioni di servizio.
  • 39. Si propone che l'accesso ai locali per la vendita di prodotti non alimentari con una superficie inferiore o uguale a 200 mq sia consentito a tutte le persone senza necessità di prova di vaccinazione, test o passaggio attraverso la malattia , garantendo una distanza tra le persone di 2 metri e un'area di almeno 4 metri quadrati per ogni persona e con l'esposizione all'ingresso del numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente nei locali.
  • 40. Si propone che l'alloggio in strutture ricettive sia consentito solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15 e il 180 giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2, rispettivamente le persone con un test RT-PCR negativo per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 72 ore o un test rapido dell'antigene per l'infezione da virus SARSCoV-2 non più vecchio di 48 ore .
  • 41. Si propone mantenendo il divieto di bar, club e discoteche.
  • 42. Si propone che operatori economici che svolgono attività di commercio/servizio in spazi chiusi e/o aperti, pubblici e/o privati, anche all'interno di centri commerciali e parchi, di organizzare e svolgere la propria attività dalle ore 5,00 alle ore 22,00.
  • 43. Si propone che, in deroga a quanto previsto al punto 42, nell'intervallo temporale 22,00-05,00, gli operatori economici possano essere attivi solo nei confronti degli operatori economici con attività di consegna a domicilio.
  • 44. Si propone che, in deroga a quanto disposto al punto 42, dalle ore 22,00 alle ore 05,00, le unità farmaceutiche, i distributori di benzina, gli operatori economici con attività di consegna a domicilio, nonché gli operatori economici nel settore del trasporto su strada di persone e beni per poter svolgere la propria attività in normale regime di lavoro, nel rispetto delle norme di tutela sanitaria.
  • 45. Si propone che il trasporto aereo continui ad essere effettuato nel rispetto delle misure e limitazioni in materia di igiene e disinfezione di aree comuni, attrezzature, mezzi di trasporto e aeromobili, procedure e protocolli all'interno di aeroporti e aeromobili, regole di condotta per il personale aeroportuale, e per l'informazione del personale e dei passeggeri, al fine di prevenire la contaminazione dei passeggeri e del personale che opera nel settore del trasporto aereo, alle condizioni stabilite con ordinanza congiunta del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, del Ministro della Salute e del Ministro degli Affari Interni.
  • 46. Si propone che il trasporto ferroviario continui ad essere effettuato nel rispetto delle misure e restrizioni relative all'igiene e alla disinfezione delle aree comuni nelle stazioni, fermate, stazioni o punti di sosta, attrezzature e allestimenti dei treni, procedure e protocolli all'interno delle stazioni, fermate , stazioni o punti di sosta, ma anche all'interno di vagoni e gruppi di treni, il grado e le modalità di occupazione del materiale rotabile, le regole di condotta per operatori e passeggeri, nonché per informare il personale e i passeggeri, al fine di prevenire la contaminazione dei passeggeri e personale operante nel settore del trasporto ferroviario, alle condizioni stabilite con ordinanza congiunta del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, del Ministro della Salute e del Ministro degli Affari Interni.
  • 47. Si propone che il trasporto su strada continui ad essere effettuato nel rispetto delle misure e delle restrizioni relative all'igiene e alla disinfezione dei mezzi di trasporto delle persone, alle procedure e ai protocolli all'interno dei mezzi di trasporto, al grado e al modo di occupazione dei mezzi di trasporto , norme di comportamento per l'operatore e il personale dei passeggeri, nonché sull'informazione del personale e dei passeggeri, al fine di prevenire la contaminazione dei passeggeri e del personale che opera nel settore del trasporto su strada, alle condizioni stabilite con ordinanza congiunta del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture , il Ministro della Salute e il Ministro degli affari interni.
  • 48. Si propone che la navigazione continui a rispettare le misure e le restrizioni relative all'igiene e alla disinfezione delle navi da passeggeri, le procedure e i protocolli all'interno delle navi da passeggeri, il grado e l'occupazione delle navi da passeggeri, le regole di condotta per gli operatori e i passeggeri, come nonché per informare il personale e i passeggeri, al fine di prevenire la contaminazione dei passeggeri e del personale che opera nel settore della navigazione, alle condizioni stabilite con ordinanza congiunta del Ministro dei Trasporti, delle Infrastrutture e delle Comunicazioni, del Ministro della Salute e del Ministro degli affari interni .
  • 49. Si propone che il trasporto nazionale e internazionale di merci e persone continui ad aver luogo, alle condizioni stabilite con ordinanza congiunta del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, del Ministro della Salute e del Ministro degli Affari Interni.
  • 50. Si propone che l'attività con il pubblico degli operatori economici in spazi chiusi nell'ambito delle palestre/fitness, da consentire, senza superare il 50% della capienza massima dello spazio, garantendo una distanza di 2 metri tra le persone e un'area di almeno 4 mq per persona, nelle province/località in cui il tasso di incidenza cumulato a 14 giorni è inferiore o uguale a 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che sono tra il 15° giorno e 180 giorni dopo la conferma di infezione da virus SARS-CoV-2 Infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchia di 72 ore.
  • 51. Si propone che l'attività con il pubblico degli operatori economici in spazi chiusi nell'ambito delle palestre/fitness, sia consentita, senza superare il 30% della capienza massima dello spazio, garantendo una distanza di 2 metri tra le persone e un superficie di minimo 4 mq per persona, nelle contee/località dove il tasso di incidenza cumulato a 14 giorni è superiore a 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che sono tra il 15° giorno e 180 giorni dopo la conferma di infezione da virus SARS-CoV-2 Infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchia di 72 ore.
  • 52. Si propone che l'attività con il pubblico degli operatori economici che svolgono attività di gestione di piscine coperte sia consentita senza superare il 50% della capacità massima dello spazio, in contee/località dove il tasso di incidenza cumulato a 14 giorni è inferiore o uguale a 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che sono tra il 15° giorno e 180 giorni dopo la conferma di infezione da virus SARS-CoV-2 Infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchia di 72 ore.
  • 53. Si propone che l'attività con il pubblico degli operatori economici che svolgono attività di gestione di piscine coperte sia consentita, senza superare il 30% della capacità massima dello spazio, nelle contee/località in cui il tasso di incidenza cumulato a 14 giorni è superiore a 1 / 1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che sono tra il 15° giorno e 180 giorni dopo la conferma di infezione da virus SARS-CoV-2 Infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchia di 72 ore.
  • 54. Si propone che l'attività degli operatori economici che svolgono attività per la gestione di piscine scoperte, piscine scoperte o palazzetti dello sport/fitness si svolga alle condizioni dell'ordinanza congiunta del Ministro della gioventù e dello sport e del Ministro di Salute.
  • 55. Si propone che l'attività con il pubblico degli operatori economici abilitati nel campo dei giochi d'azzardo sia consentita fino al 50% della capienza massima dello spazio nell'intervallo di tempo 5,00-22,00, nelle province/località ove l'incidenza cumulativa tasso a 14 giorni è minore o uguale a 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che sono tra il 15° giorno e 180 giorni dopo la conferma di Infezione da virus SARSCoV-2, ovvero persone che risultano negative a un test RT-PCR per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 72 ore o un test rapido dell'antigene per il virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 48 ore.
  • 56. Si propone che l'attività con il pubblico degli operatori economici abilitati nel settore dei giochi d'azzardo sia consentita fino al 30% della capienza massima dello spazio nell'intervallo di tempo 5,00-22,00, nelle province/località ove l'incidenza cumulativa tasso a 14 giorni è più di 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che sono tra il 15° giorno e 180 giorni dopo la conferma di infezione da virus SARS-CoV-2 Infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchia di 72 ore.
  • 57. Si propone che l'attività degli operatori economici gestori di sale da gioco sia consentita senza superare il 50% della capienza massima dello spazio nell'intervallo di tempo 5,00-22,00, nelle contee/località dove il tasso di incidenza cumulato a 14 giorni è inferiore maggiore o uguale a 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15° giorno e 180 giorni dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2 Infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchia di 72 ore.
  • 58. Si propone che l'attività degli operatori economici che gestiscono sale da gioco sia consentita senza superare il 30% della capienza massima dello spazio nell'intervallo di tempo 5,00-22,00, nelle province/località dove il tasso di incidenza cumulato a 14 giorni è più di 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che sono tra il 15° giorno e 180 giorni dopo la conferma di infezione da virus SARS-CoV-2 Infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchia di 72 ore.
  • 59. Si propone che l'attività degli operatori economici che gestiscono aree gioco per bambini in spazi chiusi o aperti sia consentita senza superare il 50% della capienza massima dello spazio e solo nell'intervallo di tempo 5,00-22,00. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che sono tra il 15° giorno e 180 giorni dopo la conferma di Infezione da virus SARSCoV-2, ovvero persone che risultano negative a un test RT-PCR per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 72 ore o un test rapido dell'antigene per il virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 48 ore.
  • 60. Si propone di mantenere l'obbligo per gli operatori economici che svolgono attività di cura termale di rispettare le norme di prevenzione stabilite con ordinanza del Ministro della salute.
  • 61. Si propone di mantenere l'obbligo per gli operatori economici che svolgono attività di gioco d'azzardo, cura della persona, accoglienza turistica con funzioni ricettive, nonché attività di lavoro d'ufficio con spazi comuni in un sistema aperto di rispettare le norme di prevenzione stabilite dall'ordinanza comune del Ministro dell'Economia, dell'Imprenditoria e del Turismo e del Ministro della Salute.
  • 62. Si propone di mantenere l'obbligo per le istituzioni e le autorità pubbliche, gli operatori economici e i professionisti di organizzare l'attività in modo da garantire, all'ingresso nei locali, il triage epidemiologico obbligatorio e la disinfezione delle mani obbligatoria, sia per il proprio personale che per i visitatori , alle condizioni stabilite con ordinanza congiunta del Ministro della Salute e del Ministro degli affari interni.
  • 63. Si propone di mantenere l'obbligo che l'attività, a livello di studi dentistici e di unità sanitarie non COVID, sia svolta solo alle condizioni stabilite con ordinanza del Ministro della salute.
  • 64. Si propone di mantenere l'obbligo che l'attività negli asili nido sia svolta solo nel rispetto delle condizioni stabilite con ordinanza comune del Ministro dell'Istruzione, del Ministro della Famiglia e del Ministro della Salute.
  • 65. Si propone che l'attività degli operatori economici che svolgono attività di doposcuola sia svolta nel rispetto delle misure volte a prevenire e limitare la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2.
  • 66. Si propone di consentire l'insegnamento e altre attività specifiche nelle unità/istituzioni educative nonché di organizzare e condurre esami per alunni, insegnanti, a condizione che siano osservate le misure preventive stabilite con decreto congiunto del Ministro dell'istruzione e del Ministro. Salute.
  • 67. Si propone che l'attività dei mercati agroalimentari, compresi i mercati volanti, si svolga alle condizioni stabilite con decreto congiunto del Ministro dello sviluppo, dei lavori pubblici e dell'amministrazione, del Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, del Ministro delle Salute e Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale.
  • 68. Si propone che l'attività di fiere, fiere e mercatini sia consentita senza superare il 50% della capienza massima dello spazio, alle condizioni stabilite con decreto congiunto del Ministro dello sviluppo, dei lavori pubblici e dell'amministrazione, del Ministro delle Agricoltura e Sviluppo rurale, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e della protezione sociale, nelle contee/località in cui il tasso di incidenza cumulativo a 14 giorni è inferiore o uguale a 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone che sono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che sono tra il 15° giorno e 180 giorni dopo la conferma di infezione da virus SARS-CoV-2 Infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchia di 72 ore.
  • 69. Si propone che l'attività di fiere, fiere e mercatini sia consentita senza superare il 30% della capienza massima dello spazio, alle condizioni stabilite con decreto congiunto del Ministro dello sviluppo, dei lavori pubblici e dell'amministrazione, del Ministro delle Agricoltura e Sviluppo rurale, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e della protezione sociale, nelle contee/località in cui il tasso di incidenza cumulativo a 14 giorni è superiore a 1/1.000 abitanti. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARSCoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, le persone che si trovano nel periodo dal 15° al 180° giorno. giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2, ovvero persone che risultano negative al test RT-PCR per l'infezione da virus SARS-CoV2 non più vecchio di 72 ore o per un test rapido dell'antigene per l'infezione da virus SARS -CoV-2 non più vecchio di 48 ore.
  • 70. Si propone di mantenere l'obbligo di organizzare il programma di lavoro in telelavoro o lavoro a domicilio per almeno il 50% dei dipendenti, e laddove la specificità dell'attività non consente di organizzare il telelavoro o il lavoro a domicilio il programma di lavoro e effettuate con orari scaglionati a partire dalle ore 07.30, rispettivamente le 10.00 o a turni.
  • 71. Si propone che l'organizzazione del lavoro nei luoghi di lavoro sia svolta nel rispetto delle disposizioni di legge emanate dalle autorità competenti in materia di prevenzione della contaminazione con il nuovo coronavirus SARS-CoV-2, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenuto conto e del grado di vaccinazione dei dipendenti in quel luogo di lavoro, attestato da un certificato di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 presentato dai dipendenti per i quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione e il numero dei dipendenti nell'intervallo di 180 giorni dalla data del test positivo, per i dipendenti che sono stati confermati positivi per l'infezione da virus SARS-VOC-2, che siano in possesso e presentino al datore di lavoro un certificato rilasciato dal medico di famiglia.
  • 72. Si propone che l'accesso alle persone, ad eccezione dei dipendenti, ai partecipanti a procedimenti giudiziari, disciplinari, illeciti, amministrativi, giudiziari e amministrativi per motivi di ordine e sicurezza pubblici, alle persone che necessitano di servizi medici e prestazioni sociali e alle persone che si presentano ai centri di vaccinazione per la somministrazione di una dose di vaccino, nei locali di istituzioni pubbliche centrali e locali, amministrazioni autonome e operatori economici quotati, solo a coloro che sono stati vaccinati contro il virus SARS-CoV-2 e hanno trascorso giorni dopo il completamento della vaccinazione completa programma, che mostra un risultato negativo di un test RT-PCR per l'infezione da virus SARS-CoV-10 non più vecchio di 2 ore o un risultato negativo certificato di un test rapido dell'antigene per l'infezione da SARS-CoV-72 CoV-2 non più vecchio di 48 ore, rispettivamente che è nel periodo compreso tra 15 -giorno e 180esimo giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2.
  • 73. Si propone che, in deroga a quanto disposto dal comma 72, agli avvocati sia consentito l'accesso all'organizzazione e all'esercizio della professione forense.
  • 74. Si propone che le misure previste al punto 72 si applichino anche agli operatori economici operanti in edifici con uffici privati ​​in cui lavorano contemporaneamente almeno 50 persone.
  • 75. Si propone che le istituzioni pubbliche e gli operatori economici adottino le misure necessarie per garantire l'accesso ai servizi pubblici forniti, in situazioni di urgenza (es. rilascio di certificato di morte, certificato di nascita e simili) e alle persone che non dimostrino vaccinazioni, test o la cura dell'infezione da virus SARS-CoV-2 organizzando l'attività in un ambiente online, in spazi aperti, presso sportelli situati direttamente all'esterno degli edifici o in qualsiasi altra condizione che garantisca il rispetto delle misure per prevenire la diffusione di SARS-CoV2.
  • 76. Si propone che l'accesso alle persone nei luoghi di culto dove si svolgono attività religiose, compresi i servizi collettivi e le preghiere, e nei luoghi di culto, non dovrebbe essere consentito alle persone che non mostrano vaccinazione, test o cura del SARS-CoV -2 infezione ristorazione pubblica in cui vengono venduti alimenti e bevande alcoliche o non alcoliche al di fuori di centri commerciali, fiere, fiere e mercatini delle pulci, indossando una maschera protettiva e rispettando le normative sulla tutela della salute.
  • 77. Per incidenza cumulata a 14 giorni si intende l'incidenza cumulativa dei casi calcolata su un periodo di 14 giorni, compreso tra il 17° e il 3° giorno, antecedenti la data in cui ciò avviene, con riferimento alla cifra rappresentativa delle persone domiciliate o residenti nella località di riferimento, comunicata al comitato di contea / del comune di Bucarest per le situazioni di emergenza dalla Direzione per la registrazione delle persone e l'amministrazione della banca dati all'interno del Ministero degli affari interni, attraverso le strutture territoriali della contea, il primo giorno lavorativo della settimana, alle 16,00. Il dato comunicato dalla Direzione per l'Anagrafe delle Persone e l'Amministrazione Bancaria, attraverso le strutture territoriali della contea, è preso come riferimento per tutto il periodo di tempo fino alla fornitura di un nuovo set di dati aggiornato ed è trasmesso anche all'Ufficio Speciale delle Telecomunicazioni Servizio.
  • 78. Si propone che l'accertamento del rispetto dei limiti di incidenza cumulativa dei casi a 14 giorni al fine di attuare le misure stabilite nella presente decisione sia effettuato entro 48 ore dal loro raggiungimento con decisione del comitato di contea/comune di Bucarest per situazioni di emergenza sulla base delle analisi presentate dalle direzioni della sanità pubblica della contea, rispettivamente del comune di Bucarest, e le misure sono applicate per un periodo di 14 giorni e saranno rivalutate al termine di esso.
  • 79. Si propone che le direzioni della sanità pubblica della contea e di Bucarest calcolino rispettivamente giornalmente, per ciascuna località dell'area di competenza, l'incidenza cumulativa dei casi ogni 14 giorni, calcolata secondo le disposizioni del punto 77 e presente al comitato di contea/del comune di Bucarest per le situazioni di emergenza, l'analisi è risultata in non più di 24 ore dalla data di accertamento del raggiungimento dei limiti stabiliti nella presente decisione.
  • 80. Si propone che giornalmente, sulla base degli esiti dei test dei neo-confermati, gestiti nell'applicativo “corona-forms”, il Servizio Speciale Telecomunicazioni si presenti automaticamente, alle ore 10:00, sulla piattaforma “alerte.ms .ro” il risultato dell'incidenza del calcolo del tasso secondo la formula di cui al punto 77.
  • 81. Si propone che la certificazione di vaccinazione, test o cura dell'infezione da virus SARS-CoV-2 sia effettuata mediante certificati digitali dell'Unione Europea per COVID-19 o nel caso di persone fisiche provenienti da paesi le cui autorità non rilasciano certificati digitali di All'Unione Europea riguardanti COVID-19 o documenti compatibili con tali certificati, la prova deve essere fornita mediante un documento, cartaceo o in formato elettronico, attestante la vaccinazione, il test o la cura del SARS-CoV-2 infezione da virus.
  • 82. Si propone di mantenere l'obbligo per gli operatori economici/operatori qui operanti di scansionare il codice QR sul certificato digitale dell'Unione Europea per COVID-19 utilizzando la sezione "Verifica regole interne" dell'applicazione mobile "Check DCC" per verificarne l'autenticità , la validità e l'integrità del certificato, senza trattenere alcun dato o informazione dal certificato verificato o dai documenti cartacei o elettronici che attestino la vaccinazione, il test o la cura dell'infezione da virus SARS-CoV-2.
  • 83. Si propone di esentare dalle misure previste dalla presente decisione le persone di età pari o inferiore a 12 anni accompagnate da una persona di età superiore ai 18 anni vaccinata contro il virus SARS-CoV-2. e per i quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma di vaccinazione completo, che è compreso tra il 15° e il 180° giorno successivo alla conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2 o un test RT-PCR per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 72 ore o un risultato negativo certificato di un test rapido dell'antigene per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 48 ore.
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