Lo stato di allerta in Romania sarà prorogato di altri 30 giorni (DECISIONE n. 49 del 13.10.2020)

1 2.394

Lo stato di allerta in Romania sarà prolungato di altri 30 giorni, a partire dal 15 ottobre 2020. IL COMITATO NAZIONALE PER LE SITUAZIONI DI EMERGENZA ha adottato la DECISIONE n. 49 del 13.10.2020, che viene fornito con le misure necessarie durante lo stato di allerta per prevenire e combattere gli effetti della pandemia COVID-19.

DECISIONE n. 49 dal 13.10.2020

Considerando l'analisi dei fattori di rischio riguardanti la gestione della situazione di emergenza generata dal virus SARS-CoV-2, sul territorio rumeno in data 11.10.2020, effettuata a livello di Centro Nazionale di Coordinamento e Gestione dell'Intervento, tenendo conto del persistere di un numero sempre maggiore di contagiati sul territorio nazionale, nonché la quotidiana comparsa di nuovi casi di contagiati, aspetti che generano una pressione costante sulla capacità gestionale delle unità amministrativo-territoriali e del sistema sanitario,

nell'ambito della necessità di creare le condizioni socio-economiche necessarie per il graduale rilancio dell'economia nazionale, mantenendo un adeguato livello di allerta a livello delle componenti del Sistema Nazionale di Gestione delle Emergenze,

visto quanto previsto dall'art. 7 ^ 1 del decreto governativo urgente n. 11/2020, sulle scorte mediche di emergenza, nonché alcuni provvedimenti relativi all'istituzione della quarantena, approvati con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 20/2020, con successive modifiche e integrazioni, in merito al conferimento al Segretario di Stato, Capo del Dipartimento per le Situazioni di Emergenza del Ministero dell'Interno, di disporre le misure necessarie per le situazioni in cui sussiste un rischio imminente per la salute pubblica, nonché GD no. 557/2016 sulla gestione delle tipologie di rischio,

Ai sensi dell'art. 4 par. (1) lit. c) ed) e art. 81 di GEO. no. 21/2004 sul Sistema Nazionale di Gestione delle Emergenze, con successive modifiche e integrazioni,

ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 e art. 11 par. (1) della Legge n. 136/2020 ripubblicato, concernente l'istituzione di misure in materia di sanità pubblica in situazioni di rischio epidemiologico e biologico, l'art. 9 par. 1, art. 32 cpv. 2, art. 37, art. 41, art. 42 cpv. 1, art. 43 cpv. 1, art. 44 cpv. 2 e 3, art. 45 cpv. 1 e art. 71 della Legge n. 55/2020 su alcune misure per prevenire e combattere gli effetti della pandemia COVID-19, dell'art. 20 lit. l) del decreto governativo urgente n. 21/2004 sul Sistema Nazionale di Gestione delle Emergenze, approvato con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 15/2005, con le successive modifiche e completamenti, e dell'art. 2 e art. 4 della Decisione del Governo n. 94/2014 sull'organizzazione, il funzionamento e la composizione del Comitato Nazionale per le Situazioni Speciali di Emergenza,

Il Comitato nazionale per le situazioni di emergenza lo adotta
DECISIONE:

Art. 1 Si propone di estendere lo stato di allerta su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 30 giorni, a partire dal 15.10.2020.

Art. 2 Le misure di prevenzione e controllo delle infezioni generate dal virus SARS-CoV-2, necessarie per essere adottate a partire dal 15.10.2020, nell'attuale contesto epidemiologico, sono riportate nell'Allegato 1.

Art. 3 È approvato l'elenco dei paesi / aree ad alto rischio epidemiologico per i quali è stabilita la misura di quarantena sulle persone in arrivo in Romania da loro, in vigore a partire dal 15.10.2020, previsto nell'allegato 2.

Art. 4 Decisione del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza n. 36 / 21.07.2020 si completa all'art. 3, par. (1), con due nuove lettere come segue:
- "y) persone consegnate alle autorità rumene sulla base di accordi di riammissione, rimpatriate con procedura accelerata.";
- "z) dipendenti / rappresentanti di operatori economici rumeni che viaggiano fuori dalla Romania per negoziare / firmare contratti / accordi commerciali, se presentano un test negativo per SARS-CoV-2, eseguito non oltre 48 ore prima dell'ingresso sul territorio nazionale, nonché un documento che giustifichi la partecipazione alla trattativa o al contratto / accordo commerciale sottoscritto ”.

Art. 5 Decisione del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza n. 36 / 21.07.2020 si completa all'art. 3, con un nuovo paragrafo dopo il paragrafo (3), come segue: ”(4) I test SARS-CoV-2 richiesti secondo quanto previsto dal par. (1) e (2) devono essere eseguiti presso laboratori autorizzati e i risultati devono includere l'identificazione delle persone per le quali sono state effettuate le prove. "

Art. 6 Decisione del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza n. 36 / 21.07.2020 è modificato all'art. 5 comma 1 e avrà il seguente contenuto:
"(1) Per situazioni speciali che comportano la partecipazione a eventi familiari relativi a nascita, matrimonio o morte, viaggi per interventi / trattamenti medici in casi che non supportano il rinvio (ad esempio malattie oncologiche, insufficienza renale cronica - nel programma di emodialisi), cambiamento documenti di identità, in uscita dal Paese, effettuando il test previsto dall'art. 3 comma (3) ecc., La sospensione temporanea della misura di quarantena prevista dall'art. 2 e art. 4, sulla base dei documenti giustificativi. "

Art. 7 Tale decisione è comunicata a tutti i componenti del Sistema Nazionale di Gestione delle Emergenze, per l'attuazione con ordinanze e atti amministrativi dei propri responsabili.

Decisione-CNSU-nr-49-in-13.10.2020/XNUMX/XNUMX-e-allegato

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.