Viaggiare all'estero con un figlio minorenne. Documenti necessari per il viaggio con un figlio minorenne!

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Non di rado ho ricevuto domande sulle condizioni di viaggio con un figlio minorenne. Poiché ci sono molte domande su questo argomento, abbiamo deciso di raccogliere le informazioni esistenti dalle fonti ufficiali fornite dalla polizia di frontiera rumena e di fare questo articolo.

I cittadini rumeni minori possono viaggiare all'estero sulla base di un documento di viaggio individuale valido - passaporto o carta d'identità (minori di età superiore a 14 anni) solo accompagnati, con il consenso dei genitori o dei rappresentanti legali. Per rappresentante legale si intende la persona designata, secondo la legge, ad esercitare i diritti e ad adempiere agli obblighi genitoriali nei confronti del minore, riconosciuta anche quale tutore. Dovresti sapere fin dall'inizio che il certificato di nascita non è un documento di viaggio.

I vigili urbani consentono a un cittadino rumeno minorenne di lasciare il Paese solo se accompagnato da una persona fisica maggiorenne, nei seguenti casi.

Il figlio minore che viaggia all'estero accompagnati da entrambi i genitori è autorizzato a lasciare la Romania in base al documento di viaggio individuale, senza la necessità di presentare documenti aggiuntivi.

Il minore che è accompagnato da uno dei genitori può lasciare il Paese nelle seguenti situazioni:

  • se il genitore accompagnatore presenta a la dichiarazione dell'altro genitore risultante dal suo assenso al viaggio all'estero, per un periodo non superiore a 3 anni dalla data della sua predisposizione;
  • se il genitore accompagnatore dimostra che il minore gli è stato affidato o che esercita da solo la potestà genitoriale sulla base di una decisione giudiziaria definitiva e irrevocabile o sulla base di una decisione giudiziaria definitiva per il procedimento avviato il 15 febbraio 2013;
  • se il genitore accompagnatore prova il decesso dell'altro genitore;
  • se il genitore accompagnatore dimostra che l'altro genitore è privato della potestà genitoriale o dichiarato scomparso, a norma di legge;
  • se il genitore accompagnatore presenta una decisione del tribunale che sostituisce il consenso dell'altro genitore.

Il cittadino rumeno minorenne che viaggia travel accompagnato da un legale rappresentante gli è consentito lasciare il paese sulla base della decisione definitiva e irrevocabile/definitiva del tribunale, che dimostri che l'accompagnatore/le persone esercitano i loro diritti e doveri genitoriali su di lui/lei.

  • La dichiarazione entrambi i genitori o, a seconda dei casi, il genitore a cui è stata affidata una decisione giudiziaria definitiva e irrevocabile, il genitore che esercita da solo la potestà genitoriale in forza di una decisione giudiziaria definitiva e irrevocabile o in forza di una sentenza definitiva del 15 febbraio 2013, del genitore superstite o del suo legale rappresentante, compreso il loro consenso al viaggio all'estero, per un periodo non superiore a 3 anni dalla data della sua predisposizione, i dati identificativi del rispettivo accompagnatore. In tal caso è necessaria anche la decisione del tribunale che istituisce la potestà genitoriale o nomina il rappresentante legale, rimasta definitiva e irrevocabile/definitiva.
  • Certificato di casellario giudiziario. Il certificato del casellario giudiziale deve essere presentato anche dai cittadini stranieri che accompagnano un cittadino romeno minorenne. Vengono presi in considerazione solo i certificati rilasciati dalle autorità rumene, rispettivamente la Direzione del casellario giudiziale, statistico e operativo all'interno dell'IGPR, tramite le sottounità di polizia in cui è presente uno sportello di casellario giudiziario, o le rappresentanze diplomatiche o consolari della Romania all'estero, secondo le disposizioni Legge 290/2004 sui casellari giudiziari, con successive modifiche e integrazioni. Specifichiamo che la validità del certificato del casellario giudiziale è 6 mesi dalla data di emissione.

Qualora il minore non sia accompagnato da almeno uno dei genitori e non ricorrano le condizioni di cui sopra, ne sarà data comunicazione, al fine di accoglierlo al più presto. Se non è possibile informare i genitori, le guardie di frontiera informano l'Autorità nazionale per la tutela dei diritti del fanciullo, che avvia la procedura applicabile ai minori non accompagnati, a norma di legge.

secondo Legge 248/2005 sul regime di libera circolazione dei cittadini rumeni all'esterocittadini rumeni minori può lasciare il Paese sulla base di un documento di viaggio valido - passaporto o carta d'identità (minori di età superiore a 14 anni) - solo se accompagnati da un adulto e con il consenso dei genitori.

Pertanto, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, la polizia di frontiera consentirà ai cittadini rumeni minorenni di lasciare il Paese nei seguenti casi:

  1. a) nella situazione in cui viaggiano all'estero accompagnati da entrambi i genitori;
  2. b) nella situazione in cui viaggiano insieme a uno dei genitori, solo se si presenta il genitore accompagnatore una dichiarazione dell'altro genitoreo, a seconda dei casi, prova la morte dell'altro genitore;

Nel caso di genitori divorziati che esercitano congiuntamente la potestà genitoriale, il genitore accompagnatore deve presentare il consenso autenticato dell'altro genitore a lasciare il Paese.

  1. c) nella situazione in cui sono accompagnati da altra persona fisica maggiorenne solo se l'accompagnatore presenta una dichiarazione:
  • di entrambi i genitori,
  • del genitore cui il minore è stato affidato con sentenza passata in giudicato,
  • del genitore superstite o del suo legale rappresentante.

Accompagnatori di minori diversi dai genitori, deve presentarsi al controllo di frontiera e certificato di casellario giudiziale.

Per maggiori informazioni potete consultare anche il sito politiadefrontiera.ro!

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