La Romania ha esteso lo stato di allerta: vengono mantenute le restrizioni anti-covid!

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Il governo ha prorogato l'allerta per 30 giorni, mantenendo le restrizioni introdotte alla fine del mese scorso. Resta quindi valida la quarantena notturna, l'accesso ai negozi non essenziali o ai centri commerciali continuerà ad essere consentito solo alle persone con certificato digitale COVID-19 ottenuto dopo la vaccinazione o in corso di malattia, e gli eventi privati, come matrimoni o battesimi, sono proibito. È inoltre obbligatorio indossare una mascherina protettiva in tutti gli spazi pubblici chiusi e aperti, nonché sul lavoro e sui mezzi pubblici.

  • 1. Si propone di mantenere il coordinamento operativo dei servizi di ambulanza pubblica e dei servizi di volontariato per le situazioni di emergenza da parte degli ispettorati di contea / Bucarest-Ilfov per le situazioni di emergenza, e il coordinamento della polizia locale da parte della Direzione generale della polizia di Bucarest / ispettorati di contea di la polizia si svolge alle condizioni di cui all'art. 521 dell'Ordinanza d'urgenza del Governo n. 70/2020, approvato con modificazioni e integrazioni dalla Legge n. 179/2020, con successive modifiche e integrazioni.

  • 2. Si propone di mantenere la continuità dell'attività dei centri residenziali per la cura e l'assistenza degli anziani, dei centri residenziali per bambini e adulti, con e senza disabilità, nonché per le altre categorie vulnerabili, nonché l'obbligo di stabilire l'orario di lavoro dei dipendenti della sanità pubblica della contea, rispettivamente del comune di Bucarest.

  • 3. Si propone di mantenere l'obbligo per i prestatori di servizi sociali residenziali di organizzare il proprio programma secondo il contesto epidemiologico esistente a livello locale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto del lavoro. L'attività a livello di tali servizi sarà organizzata e svolta nel rispetto delle norme per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 stabilite dalle autorità competenti.

  • 4. Si propone di mantenere l'obbligo di svolgere, in via permanente, l'attività di tutti i centri operativi per le situazioni di emergenza con attività temporanea, nonché del Centro Nazionale di Coordinamento e Gestione degli Interventi e dei centri di coordinamento provinciali/Bucarest e gestione degli interventi.

5. Si propone di mantenere l'obbligo di indossare una mascherina protettiva in tutti gli spazi pubblici chiusi e aperti, nonché sul lavoro e nei trasporti pubblici, alle condizioni stabilite dall'ordinanza congiunta del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno Affari.

  • 6. Si propone di mantenere la possibilità di isolamento e quarantena alle condizioni di cui all'art. 7, 8, 11 e 12 della Legge n. 136/2020 recante l'istituzione di misure in materia di sanità pubblica in situazioni di rischio epidemiologico e biologico, ripubblicato con successive modifiche e integrazioni.
  • 7. Si propone di mantenere il controllo settimanale, a cura delle direzioni di sanità pubblica, del personale di cura e assistenza, del personale specializzato e ausiliario operante nelle residenze e nei centri di assistenza per anziani, nei centri residenziali per bambini e adulti, con e senza disabilità , così come per altre categorie vulnerabili.

  • 8. Si propone di mantenere le restrizioni all'organizzazione e allo svolgimento di raduni, manifestazioni, cortei, concerti, spettacoli, corsi di formazione, laboratori, conferenze o altri raduni, l'organizzazione di eventi privati ​​(matrimoni, battesimi, pranzi festivi e simili) , nonché riunioni aventi natura di attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive o di intrattenimento in spazi aperti o chiusi e loro svolgimento alle condizioni dei punti 9-19.

  • 9. Si propone di mantenere la possibilità di svolgere attività di allenamento fisico all'interno di strutture e basi sportive, consistenti in ritiri, allenamenti e competizioni sportive organizzate in Romania solo alle condizioni stabilite dall'ordinanza congiunta del Ministro della gioventù e dello sport e Salute.

10. Si propone che lo sviluppo delle competizioni sportive sul territorio della Romania, in spazi chiusi o aperti, possa essere effettuato senza la partecipazione di spettatori, alle condizioni stabilite dall'ordine congiunto del Ministro della gioventù e dello sport e del Ministro della Salute.

  • 11. Si propone che le attività di istituzioni museali, biblioteche, librerie, cinema, studi di produzione cinematografica e audiovisiva, istituzioni di spettacolo e/o concerti, scuole folkloristiche, artistiche e artigianali, ed eventi culturali al chiuso o all'aperto, siano svolte esclusivamente alle condizioni stabilite dall'ordinanza congiunta del Ministro della cultura e del Ministro della salute.

  • 12. Si propone che, al punto 11, l'organizzazione e l'esercizio di sale cinematografiche, di spettacoli e/o concerti in spazi chiusi o aperti sia consentita con la partecipazione del pubblico fino al 30% della capienza massima dello spazio e la maschere protettive. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma vaccinale completo, ovvero persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15 e il 180 giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

13. Si propone che l'attività delle funzioni religiose, comprese le funzioni collettive e di preghiera, sia svolta all'interno e/o all'esterno dei luoghi di culto nel rispetto delle norme di tutela della salute, stabilite con decreto congiunto del Ministro della salute e del Ministro degli Affari Interni.

  • 14. Si propone che, alle condizioni di cui al punto 13, al fine di prevenire la diffusione delle infezioni da virus SARS-CoV-2, l'organizzazione di processioni religiose e/o pellegrinaggi sia consentita solo nel rispetto delle norme di tutela della salute stabilite con ordinanza del Ministro della Salute il parere della Segreteria di Stato per i Culti.

  • 15. Si propone di mantenere il divieto di svolgere attività ricreative e sportive all'aperto, ad eccezione di quelle con la partecipazione di un massimo di 10 persone non conviventi. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma vaccinale completo, ovvero persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15 e il 180 giorno successivo alla conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2, alle condizioni stabilite dall'ordinanza congiunta del Ministro della salute, a seconda dei casi, con il Ministro della gioventù e dello sport, il Ministro dell'ambiente, dell'acqua e delle foreste o il Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

16. Si propone di mantenere l'organizzazione e lo svolgimento delle attività proprie delle istituzioni con responsabilità nel campo della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della sicurezza, all'aria aperta, sotto la supervisione di un epidemiologo.

  • 17. Si propone di mantenere l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche attività in ambito diplomatico, anche presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari accreditati in Romania, in modo da garantire una superficie di almeno 4 mq per ogni partecipante e rispettare le norme di tutela della salute.

  • 18. Si propone di mantenere la misura relativa all'organizzazione di raduni e manifestazioni con un numero massimo di partecipanti di 100 persone e l'uso della mascherina protettiva. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, ovvero persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15 e il 180 giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

19. Si propone di mantenere il permesso per la prevenzione e il controllo della peste suina africana da parte dei cacciatori collettivi con un massimo di 20 partecipanti.

  • 20. Si propone di mantenere il divieto di circolazione delle persone fuori casa/famiglia, tra le ore 22:00-05:00, con le seguenti eccezioni:
  • a) spostamenti di interesse professionale, anche tra domicilio/famiglia e il/i luogo/i in cui si svolge l'attività professionale e ritorno;
  • b) viaggi per assistenza medica non differibili o non effettuabili a distanza, nonché per l'acquisto di medicinali;
  • c) viaggiare al di fuori delle località delle persone in transito o effettuare viaggi il cui intervallo di tempo coincide con il periodo di divieto, come quelli effettuati in aereo, treno, autobus o altro mezzo di trasporto passeggeri, e che possono essere comprovati con biglietto o altro altro modo per pagare il viaggio;
  • d) viaggiare per giustificati motivi, quali la cura/accompagnamento del minore, l'assistenza ad anziani, malati o disabili o il decesso di un familiare;
  • e) la circolazione delle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, rispettivamente delle persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15° e il 180° giorno dalla conferma dell'infezione con virus SARS-CoV-2 e dimostrando che tali condizioni sono soddisfatte mediante il certificato digitale dell'Unione Europea per COVID-19 o mediante documenti, cartacei o in formato elettronico, attestanti la vaccinazione o l'esistenza di un test antigenico positivo o RT -PCR per SARS-CoV-2 negli ultimi 180 giorni.

  • 21. Si propone che in sede di verifica del motivo del trasloco per interesse professionale, previsto al punto 20 lett. a), le persone a presentare, su richiesta del personale delle autorità competenti, la carta dei servizi o il certificato rilasciato dal datore di lavoro o una dichiarazione sotto la propria responsabilità, preventivamente compilata.

  • 22. Si propone che in sede di verifica del motivo del trasloco per interesse personale, previsto al punto 20 lett. b) -d), le persone a presentare, su richiesta del personale delle autorità competenti, una dichiarazione sotto la propria responsabilità, preventivamente compilata.
  • 23. Si propone che l'autodichiarazione prevista ai punti 21 e 22 includa nome e cognome, data di nascita, indirizzo del domicilio/luogo di lavoro, motivo del viaggio, data di compimento e firma.
  • 24. Si propone di mantenere la competenza del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza ad adottare le misure di sospensione dei voli effettuati dagli operatori economici del trasporto aereo da e per i Paesi ad alto rischio epidemiologico, stabilite con decisione del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza su proposta dell'Istituto Superiore di Sanità Pubblica.

  • 25. Si propone di esentare le seguenti categorie di voli dalle disposizioni del punto 24:
  • a) effettuato con aeromobili di stato;
  • b) trasporto di merci e / o corrispondenza;
  • c) umanitario o fornitura di servizi medici di emergenza;
  • d) per ricerca-salvataggio o intervento in situazioni di emergenza, su richiesta di un'autorità pubblica rumena;
  • e) con lo scopo di trasportare le squadre di intervento tecnico, su richiesta degli operatori economici stabiliti in Romania;
  • f) atterraggi tecnici non commerciali;
  • g) posizionamento di aeromobili, senza carico di tipo traghetto commerciale;
  • h) tecniche per l'esecuzione di lavori su aeromobili;
  • i) effettuati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio ai sensi della normativa dell'Unione Europea, da voli irregolari (charter), per il trasporto di lavoratori stagionali o per il rimpatrio di cittadini stranieri, dalla Romania verso altri stati, con il benestare del rumeno Autorità per l'Aviazione Civile e autorità competente dello Stato di destinazione;
  • j) effettuate da vettori aerei titolari di una licenza di esercizio in conformità con i regolamenti dell'Unione Europea, da voli irregolari (charter), da altri stati alla Romania per il rimpatrio di cittadini rumeni, con l'approvazione dell'Autorità per l'aviazione civile rumena, in base all'accordo del Ministero degli Affari Interni e del Ministero degli Affari Esteri;
  • k) effettuati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio ai sensi della normativa dell'Unione Europea, da voli irregolari (charter), per il trasporto di lavoratori del settore dei trasporti di cui all'allegato n. 3 alla Comunicazione sull'attuazione delle Green Lanes nell'ambito delle Linee guida sulle misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali - C (2020) 1897, del 23.03.2020, dalla Romania ad altri Stati e da altri Stati in Romania, con l'approvazione dell'Autorità aeronautica civile rumena e dell'autorità competente dello Stato di destinazione.

26. Si propone di mantenere il divieto di trasporto su strada di persone con servizi occasionali, nonché di integrare i viaggi regolari, secondo le normative vigenti, al fine di partecipare a processioni religiose e / o pellegrinaggi nei luoghi in cui tali attività avere luogo.

  • 27. Si propone di mantenere la chiusura temporanea, in tutto o in parte, dei seguenti valichi di frontiera di Stato:
  • 27.1 al confine rumeno-ungherese: Carei, contea di Satu Mare.
  • 27.2 al confine rumeno-bulgaro:
  • 2.a) Lipnița, contea di Costanza;
  • 2.b) Dobromir, contea di Costanza.
  • 28. Si propone che l'attività con il pubblico degli operatori economici che svolgono attività di preparazione, commercializzazione e consumo di alimenti e/o bevande alcoliche e analcoliche, quali ristoranti e caffè, all'interno di edifici e terrazze, nonché quelli sistemati all'interno degli alberghi, pensioni o altre unità abitative, nonché sui loro terrazzi per consentire fino al 50% della capienza massima dello spazio nell'intervallo di tempo 0500-2100. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, ovvero persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15 e il 180 giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

  • 29. Si propone che le misure previste al punto 28 si applichino anche agli operatori economici impegnati nella preparazione, commercializzazione e consumo di alimenti e/o bevande alcoliche e non alcoliche in spazi pubblici chiusi dotati di tetto, soffitto o soffitto e delimitati da almeno due muri, indipendentemente dalla loro natura o carattere temporaneo o permanente.

30. Si propone che, in caso di limitazione o chiusura dell'attività degli operatori economici di cui ai punti 28 e 29, la preparazione di alimenti e la commercializzazione di alimenti e bevande alcoliche e analcoliche non consumate in tali locali essere consentito.

  • 31. Si propone che la preparazione, commercializzazione e consumo di alimenti e bevande alcoliche e analcoliche sia consentita in spazi esterni appositamente predisposti, nel rispetto delle misure di tutela della salute stabilite dall'ordinanza congiunta del Ministro della salute, del Ministro della Economia, imprenditorialità e turismo e il presidente dell'Autorità sanitaria, veterinaria e sicurezza alimentare nazionale. Si propone di consumare cibi e bevande alcoliche e non alcoliche in spazi appositamente predisposti situati all'esterno degli edifici, all'aperto solo per le persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione , rispettivamente le persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15° e il 180° giorno successivo alla conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

  • 32. Si propone che il lavoro con il pubblico nei centri commerciali e nei parchi sia consentito solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, cioè le persone che sono nel periodo compreso tra il 15° e il 180° giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARSCoV2. Si propone che la misura non si applichi alle persone che si presentano ai centri di vaccinazione per la somministrazione di una dose di vaccino, qualora nei/dai centri commerciali e parchi siano stabiliti colori dedicati e controllati di ingresso, movimento e uscita.

  • 33. Si propone che, ad eccezione del punto 32 per i servizi pubblici comunitari operanti nei centri commerciali e nei parchi, l'accesso sia consentito anche alle persone che risultano negative al test RT-PCR per l'infezione da virus SARSCoV-2 non più vecchio di 72 ore o il risultato negativo certificato di un test rapido dell'antigene per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 48 ore e comprovante il viaggio a tale scopo presentando un documento giustificativo in formato lettera o elettronico.

  • 34. Si propone che l'attività pubblica degli operatori economici il cui oggetto principale è la commercializzazione di prodotti non alimentari sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal il completamento della vaccinazione completa, rispettivamente le persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15° e il 180° giorno successivo alla conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Si propone che la misura non si applichi alle unità farmaceutiche situate al di fuori di centri commerciali e parchi, nonché alle stazioni di servizio.

  • 35. Si propone che la sistemazione in strutture di accoglienza turistica sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento dello schema vaccinale completo, ovvero coloro che si trovano nel periodo tra il 15° e il 180° giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

36. Si propone di mantenere il divieto di bar, club e discoteche.

  • 37. Si propone che gli operatori economici che svolgono attività di commercio/servizio in spazi chiusi e/o aperti, pubblici e/o privati, anche all'interno di centri commerciali e parchi, organizzino e svolgano la propria attività entro l'intervallo di tempo 0500-2100.

  • 38. Si propone che, in deroga a quanto previsto al punto 37, nell'intervallo temporale 2100-0500, gli operatori economici possano operare solo nei confronti degli operatori economici con attività di consegna a domicilio.

  • 39. Si propone che, ad eccezione di quanto disposto al punto 37, tra il 2100 e lo 0500, gli stabilimenti farmaceutici, i distributori di benzina, gli operatori economici con attività di consegna a domicilio, nonché gli operatori economici nel settore del trasporto su strada di persone e merci dovrebbe essere in grado di svolgere l'attività in normale regime di lavoro, nel rispetto delle norme di protezione sanitaria.

  • 40. Si propone che il trasporto aereo continui ad essere svolto nel rispetto delle misure e delle restrizioni relative all'igiene e alla disinfezione degli ambienti comuni, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e degli aeromobili, delle procedure e dei protocolli interni agli aeroporti e degli aeromobili, delle regole di comportamento per gli aeroporti , personale di volo e per i passeggeri, nonché sull'informazione del personale e dei passeggeri, al fine di prevenire la contaminazione dei passeggeri e del personale operante nel settore del trasporto aereo, alle condizioni stabilite con ordinanza congiunta del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, del Ministro della sanità e il ministro degli Interni.

  • 41. Si propone che il trasporto ferroviario continui ad essere effettuato nel rispetto delle misure e restrizioni relative all'igiene e alla disinfezione delle aree comuni nelle stazioni, fermate, stazioni o punti di sosta, attrezzature e allestimenti dei treni, procedure e protocolli all'interno delle stazioni, fermate , stazioni o punti di sosta, ma anche all'interno di vagoni e gruppi di treni, il grado e le modalità di occupazione del materiale rotabile, le regole di condotta per operatori e passeggeri, nonché per informare il personale e i passeggeri, al fine di prevenire la contaminazione dei passeggeri e personale operante nel settore del trasporto ferroviario, alle condizioni stabilite con ordinanza congiunta del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, del Ministro della Salute e del Ministro degli Affari Interni.

  • 42. Si propone che il trasporto su strada continui ad essere effettuato nel rispetto delle misure e delle restrizioni relative all'igiene e alla disinfezione dei mezzi di trasporto delle persone, alle procedure e ai protocolli all'interno dei mezzi di trasporto, al grado e al modo di occupazione dei mezzi di trasporto , norme di comportamento per l'operatore e il personale dei passeggeri, nonché sull'informazione del personale e dei passeggeri, al fine di prevenire la contaminazione dei passeggeri e del personale che opera nel settore del trasporto su strada, alle condizioni stabilite con ordinanza congiunta del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture , il Ministro della Salute e il Ministro degli affari interni.

  • 43. Si propone che la navigazione continui a rispettare le misure e le restrizioni relative all'igiene e alla disinfezione delle navi da passeggeri, le procedure e i protocolli all'interno delle navi da passeggeri, il grado e l'occupazione delle navi da passeggeri, le regole di condotta per gli operatori e i passeggeri, come nonché per informare il personale e i passeggeri, al fine di prevenire la contaminazione dei passeggeri e del personale che opera nel settore della navigazione, alle condizioni stabilite con ordinanza congiunta del Ministro dei Trasporti, delle Infrastrutture e delle Comunicazioni, del Ministro della Salute e del Ministro degli affari interni .

44. Si propone che il trasporto nazionale e internazionale di merci e persone continui ad aver luogo, alle condizioni stabilite con ordinanza congiunta del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, del Ministro della Salute e del Ministro degli Affari Interni.

  • 45. Si propone che l'attività con il pubblico degli operatori economici in spazi chiusi nell'ambito delle palestre/fitness, sia consentita, senza superare il 30% della capienza massima dello spazio, garantendo una superficie di almeno 4 mq per ogni persona. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, ovvero persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15 e il 180 giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

46. ​​Si propone che l'attività con il pubblico degli operatori economici che svolgono attività di gestione di piscine coperte sia consentita senza superare il 30% della capienza massima dello spazio. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, ovvero persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15 e il 180 giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

  • 47. Si propone che l'attività degli operatori economici che svolgono attività per la gestione di piscine scoperte, piscine scoperte o palazzetti dello sport/fitness si svolga alle condizioni dell'ordinanza congiunta del Ministro della gioventù e dello sport e del Ministro di Salute.

  • 48. Si propone di consentire l'attività pubblica degli operatori economici abilitati nel settore del gioco d'azzardo fino al 30% della capacità massima dello spazio. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, ovvero persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15 e il 180 giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

  • 49. Si propone che l'attività degli operatori economici gestori di sale da gioco sia consentita senza superare il 30% della capienza massima dello spazio nell'intervallo temporale 0500-2100. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, ovvero persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15 e il 180 giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

  • 50. Si propone che l'attività degli operatori economici che gestiscono parchi giochi per bambini in spazi chiusi o aperti sia consentita senza superare il 30% della capienza massima dello spazio e solo nell'intervallo di tempo 0500-2100. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma vaccinale completo, ovvero persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15 e il 180 giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

  • 51. Si propone di mantenere l'obbligo per gli operatori economici che svolgono attività di cura termale di rispettare le norme di prevenzione stabilite con ordinanza del Ministro della salute.

  • 52. Si propone di mantenere l'obbligo per gli operatori economici che svolgono attività di gioco d'azzardo, cura della persona, accoglienza turistica con funzioni ricettive, nonché attività di lavoro d'ufficio con spazi comuni in un sistema aperto di rispettare le norme di prevenzione stabilite dall'ordinanza comune del Ministro dell'Economia, dell'Imprenditoria e del Turismo e del Ministro della Salute.

  • 53. Si propone di mantenere l'obbligo per le istituzioni e le autorità pubbliche, gli operatori economici e i professionisti di organizzare l'attività in modo da garantire, all'ingresso nei locali, il triage epidemiologico obbligatorio e la disinfezione delle mani obbligatoria, sia per il proprio personale che per i visitatori , alle condizioni stabilite con ordinanza congiunta del Ministro della Salute e del Ministro degli affari interni.

  • 54. Si propone di mantenere l'obbligo che l'attività, a livello di studi dentistici e di unità sanitarie non COVID, sia svolta solo alle condizioni stabilite con ordinanza del Ministro della salute.

  • 55. Si propone di mantenere l'obbligo per l'attività negli asili nido da svolgere solo nel rispetto delle condizioni stabilite con decreto congiunto del Ministro dell'istruzione, del Ministro del lavoro e della protezione sociale e del Ministro della salute.

56. Si propone che l'attività degli operatori economici che svolgono attività di doposcuola sia svolta nel rispetto delle misure volte a prevenire e limitare la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2.

  • 57. Si propone di consentire l'insegnamento e altre attività specifiche nelle unità/istituzioni educative nonché di organizzare e condurre esami per alunni, insegnanti, a condizione che siano osservate le misure preventive stabilite con decreto congiunto del Ministro dell'istruzione e del Ministro. Salute.

  • 58. Si propone che in caso di 3 casi di malattia SARS-CoV-2 entro 7 giorni consecutivi, negli spazi destinati all'alloggio di alunni o studenti, venga istituito il provvedimento di chiusura dell'edificio per un periodo di 14 giorni . Per gli alunni/studenti che non hanno la possibilità di tornare a casa o in altro luogo, si propone di garantire, da parte dell'unità educativa responsabile, l'alloggio in condizioni di quarantena, nonché le misure necessarie per sostenere l'approvvigionamento dei bisogni primari.

  • 59. Si propone che l'attività dei mercati agroalimentari, compresi i mercati volanti, definiti ai sensi dell'art. 7 par. (1) della Decisione del Governo n. 348/2004 relativo all'esercizio degli scambi di beni e servizi destinabili alla vendita in alcune aree pubbliche, con successive modificazioni e integrazioni, da effettuarsi alle condizioni stabilite con decreto congiunto del Ministro dello sviluppo, dei lavori pubblici e dell'amministrazione, del Ministro dell'agricoltura e Sviluppo Rurale, il Ministro della Salute e il Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale.

  • 60. Si propone che l'attività di fiere, fiere e mercatini, definita ai sensi dell'art. 7 par. (1) della Decisione del Governo n. 348/2004, con successive modificazioni e integrazioni, da consentire senza superare il 30% della capienza massima dello spazio, alle condizioni stabilite con decreto congiunto del Ministro dello sviluppo, dei lavori pubblici e dell'amministrazione, del Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale , del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e della protezione sociale. Si propone che la partecipazione sia consentita solo alle persone vaccinate contro il virus SARS-CoV-2 e per le quali siano trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione, ovvero persone che si trovano nel periodo compreso tra il 15 e il 180 giorno dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

  • 61. Si propone di mantenere l'obbligo di organizzare il programma di lavoro in telelavoro o lavoro a domicilio per almeno il 50% dei dipendenti, e laddove la specificità dell'attività non consente di organizzare il telelavoro o il lavoro a domicilio il programma di lavoro e effettuate in cambio, con il rigoroso rispetto delle misure di protezione sanitaria.

  • 62. Si propone che l'organizzazione del lavoro nei luoghi di lavoro sia svolta nel rispetto delle disposizioni di legge emanate dalle autorità competenti in materia di prevenzione della contaminazione con il nuovo coronavirus SARS-CoV-2, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenuto conto e del grado di vaccinazione dei dipendenti in quel luogo di lavoro, attestato da un certificato di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 presentato dai dipendenti per i quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del programma completo di vaccinazione e il numero dei dipendenti nell'intervallo di 180 giorni dalla data del test positivo, per i dipendenti che sono stati confermati positivi per l'infezione da virus SARS-VOC-2, che siano in possesso e presentino al datore di lavoro un certificato rilasciato dal medico di famiglia.

  • 63. Si propone che l'accesso alle persone, ad eccezione dei dipendenti, partecipanti a procedimenti giudiziari, disciplinari, illeciti, amministrativo-giudiziari e amministrativi per motivi di ordine e sicurezza pubblici, persone bisognose di servizi medici e prestazioni sociali e persone che alla vaccinazione centri per la somministrazione di una dose di vaccino, nei locali di istituzioni pubbliche centrali e locali, amministrazioni autonome e operatori economici quotati, solo coloro che sono stati vaccinati contro il virus SARS-CoV-2 e hanno 10 giorni dopo il completamento del il programma di vaccinazione completo, che mostra il risultato negativo di un test RT-PCR per l'infezione da virus SARS-CoV-2 non più vecchio di 72 ore o il risultato negativo certificato di un test rapido dell'antigene per l'infezione da virus SARS -CoV-2 non più vecchio di 48 ore, rispettivamente che è nel periodo compreso tra 15 Giorno 180 e 2 giorni dopo la conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-XNUMX.

  • 64. Si propone che in deroga a quanto disposto dal punto 63 sia consentito l'accesso dei legali per l'esercizio delle attività previste dall'art. 3 della Legge n. 51/1995 per l'organizzazione e l'esercizio della professione forense, ripubblicato, con successive modifiche e integrazioni.

65. Si propone che le misure previste al punto 63 si applichino anche agli operatori economici operanti in edifici con uffici privati ​​in cui lavorano contemporaneamente almeno 50 persone.

  • 66. Si propone che le istituzioni pubbliche e gli operatori economici adottino le misure necessarie per garantire l'accesso ai servizi pubblici forniti, in situazioni di urgenza (es. rilascio di certificato di morte, certificato di nascita e simili) e alle persone che non dimostrino vaccinazioni, test o la cura dell'infezione da virus SARS-CoV-2 organizzando il lavoro in un ambiente online, in spazi aperti, presso sportelli situati direttamente all'esterno degli edifici o in qualsiasi altra condizione che garantisca il rispetto delle misure per prevenire la diffusione di SARS-CoV-2 XNUMX.

  • 67. Si propone che l'accesso alle persone nei luoghi di culto dove si svolgono attività religiose, compresi i servizi collettivi e le preghiere, e nei luoghi di culto, non dovrebbe essere consentito alle persone che non mostrano vaccinazione, test o cura del SARS-CoV -2 infezione ristorazione pubblica in cui vengono venduti alimenti e bevande alcoliche o non alcoliche al di fuori di centri commerciali, fiere, fiere e mercatini delle pulci, indossando una maschera protettiva e rispettando le normative sulla tutela della salute.

  • 68. Per incidenza cumulata a 14 giorni si intende l'incidenza cumulativa dei casi calcolata su un periodo di 14 giorni, compreso tra il 17° e il 3° giorno, antecedenti la data in cui ciò avviene, con riferimento alla cifra rappresentativa delle persone domiciliate o residenti nella località di riferimento, comunicata al comitato di contea / del comune di Bucarest per le situazioni di emergenza dalla Direzione per la registrazione delle persone e l'amministrazione della banca dati all'interno del Ministero degli affari interni, attraverso le strutture territoriali della contea, il primo giorno lavorativo della settimana, alle 16,00. Il dato comunicato dalla Direzione per l'Anagrafe delle Persone e l'Amministrazione Bancaria, attraverso le strutture territoriali della contea, è preso come riferimento per tutto il periodo di tempo fino alla fornitura di un nuovo set di dati aggiornato ed è trasmesso anche all'Ufficio Speciale delle Telecomunicazioni Servizio.

  • 69. Si propone che la realizzazione del rilievo entro i limiti dell'incidenza cumulativa dei casi a 14 giorni al fine di attuare le misure stabilite nella presente decisione sia realizzata entro 48 ore dal loro raggiungimento con decisione del comitato di contea/comune di Bucarest per le situazioni di emergenza sulla base delle analisi presentate dalle direzioni della sanità pubblica della contea, rispettivamente del comune di Bucarest, e le misure sono applicate per un periodo di 14 giorni, dopo essere rivalutate al termine dello stesso.

  • 70. Si propone che le direzioni della sanità pubblica della contea, rispettivamente il comune di Bucarest, calcolino giornalmente, per ciascuna località nell'area di competenza, l'incidenza cumulativa dei casi ogni 14 giorni, come calcolata secondo le disposizioni del punto 68 e presentato al comitato di contea / del comune di Bucarest per le situazioni di emergenza, l'analisi ha portato a un massimo di 24 ore dalla data di accertamento del raggiungimento dei limiti stabiliti nella presente decisione.

  • 71. Si propone che giornalmente, sulla base degli esiti dei test dei neo-confermati, gestiti nell'applicativo “corona-forms”, il Servizio Speciale Telecomunicazioni si presenti automaticamente, alle ore 10:00, sulla piattaforma “alerte.ms .ro” il risultato dell'incidenza del calcolo del tasso secondo la formula di cui al punto 68.

  • 72. Si propone che la certificazione della vaccinazione, del test o della cura dell'infezione da virus SARS-CoV-2 sia effettuata mediante certificati digitali dell'Unione Europea su COVID-19, in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza di emergenza governativa n. 68/2021 recante adozione di misure per l'attuazione del quadro europeo per il rilascio, la verifica e l'accettazione del certificato digitale dell'Unione europea sul COVID per facilitare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, come successivamente modificato e integrato o nel caso di soggetti provenienti da Paesi le cui autorità non rilasciano certificati digitali dell'Unione Europea per COVID-19 o documenti compatibili con tali certificati, la prova deve essere fornita mediante un documento, cartaceo o in formato elettronico, attestante la vaccinazione, il test o la SARS -Infezione da virus CoV-2.

  • 73. Si propone di mantenere l'obbligo per gli operatori economici/operatori qui operanti di scansionare il codice QR sul certificato digitale dell'Unione Europea per COVID-19 utilizzando la sezione "Verifica regole interne" dell'applicazione mobile "Check DCC" per verificarne l'autenticità , la validità e l'integrità del certificato, senza trattenere alcun dato o informazione dal certificato verificato o dai documenti cartacei o elettronici che attestino la vaccinazione, il test o la cura dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

  • 74. Si propone di esentare dalle misure previste dalla presente decisione le persone di età pari o inferiore a 12 anni e accompagnate da una persona di età superiore ai 18 anni che dimostri la vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2. trascorsi 10 giorni dal completamento del programma vaccinale completo, ovvero tra il 15° e il 180° giorno successivo alla conferma dell'infezione da virus SARS-CoV-2.
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